Con d.l. n. 61 del 1° giugno 2023 sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 inclusa la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria nei territori di cui all’allegato 1 del medesimo decreto legge. Con la circolare n. 33 del 24 luglio 2023 l'INAIL fornisce indicazioni operative per la sospensione degli adempimenti, dei versamenti dei premi, della notifica dei verbali unici di accertamento e notificazione, del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, nonché indicazioni relative al Durc online. La circolare precisa chi sono i soggetti destinatari, quali sono i versamenti sospesi, indica le modalità per effettuare la richiesta di sospensione e i termini e le modalità per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti. Sono fornite indicazioni anche per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché per il rilascio del Durc online. Destinatari La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.93, operanti alla data del 1° maggio 2023 nei territori di cui all’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Pertanto, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori. Ai fini dell’individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento, come di consueto, alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante. Ciò in quanto la ratio legis è quella di favorire i soggetti che svolgono effettivamente attività economica nei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali, escludendo dall’agevolazione in discorso i soggetti assicuranti per i quali nei territori interessati risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati. Sono sospesi per l’intero periodo i termini degli adempimenti a carico dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro”, che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse ai relativi adempimenti. Le disposizioni relative alla sospensione si applicano, infine, anche nei riguardi dei lavoratori infortunati residenti o domiciliati nei territori indicati nell’allegato 1 per gli adempimenti posti a loro carico. Versamenti sospesi Ricadono nel periodo di sospensione i versamenti correnti relativi alla seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21 agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate. Sono sospesi, altresì, i premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023. Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 rientrano anche le rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’INAIL, in corso alla data del 1° maggio 2023. Per espressa previsione normativa, non si procede al rimborso di quanto già versato. Modalità di sospensione Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 20 novembre 2023 utilizzando il servizio on line “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 25 luglio 2023 in www.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”. Ripresa della riscossione dei premi L’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 dispone che i versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Pertanto: 1. entro il 20 novembre 2023 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023; 2. devono essere riavviati dal 1° settembre 2023 i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie6; le rate sospese (1° maggio – 31 agosto 2023) devono essere versate in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 unitamente alla rata in scadenza nello stesso mese. Modalità di versamento dei premi sospesi Alla ripresa dei versamenti i soggetti interessati devono indicare nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi numero di riferimento "999269". Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel modello di pagamento F24, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione. Rilascio del durc on line Con riferimento al durc on line i versamenti sospesi in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riguardante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, secondo cui la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative. La sospensione dei termini di versamento dei premi non si applica alle rate delle rateazioni disposte ex lege a seguito di altre calamità naturali in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, né a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 1° maggio 2023. In tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l'invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del medesimo decreto ministeriale 30 gennaio 2015. Sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione e proroga dei termini e delle scadenze della definizione agevolata Come precisato sul sito di Agenzia delle entrate-riscossione, in favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti di cui all’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, sono state previste le seguenti misure: - sospensione dei termini relativi a versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023; - sospensione dei i versamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio, oppure riferite alle somme dovute a titolo di definizione agevolata di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (“Rottamazione-ter”); - sospensione fino al 31 agosto 2023 delle attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione; - proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze della definizione agevolata di cui all’articolo 1, comma 231 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“Rottamazione-quater”) per cui la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 202310; - differimento di tre mesi sia del termine entro il quale Agenzia delle entrateriscossione comunicherà le somme dovute a seguito della presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata di cui alla citata legge 29 dicembre 2022, n. 197 per il perfezionamento della definizione stessa, sia le successive scadenze per il pagamento delle somme dovute. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento per espressa previsione normativa riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. La sospensione opera di diritto e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati. Ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, quarto periodo, è sospeso il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 per la presentazione dei ricorsi amministrativi di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto, vale a dire: - i ricorsi al Consiglio di amministrazione dell'Inail contro i provvedimenti dell'Istituto riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli adottati direttamente dall'Inail ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; - i ricorsi alla Sede territoriale dell'Inail contro i provvedimenti emessi dalla stessa Sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le MAT 2019. Si ricorda che il termine in argomento è perentorio ai fini dell’applicazione del beneficio previsto dall’articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al quale il datore di lavoro che promuove ricorso, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. La sospensione è dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e si applica nei confronti dei medesimi soggetti indicati al paragrafo A, e cioè dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Il termine di 30 giorni riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per usufruire della sospensione in argomento, i datori di lavoro interessati devono comunicare la volontà di avvalersi della sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 e di cui all’articolo 27 delle MAT 2019 con l’apposito servizio. Si richiama l’attenzione sulla necessità della suddetta comunicazione ai fini del durc on line. Sospensione dei procedimenti di competenza dell’INAIL L’articolo 4 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, commi 1 e 2, prevede la sospensione di tutti i termini ordinatori o perentori propedeutici, endoprocedimentali, finali, esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori. Procedimenti relativi alle prestazioni In base alla sopracitata disposizione, devono ritenersi sospesi i termini prescrizionali o decadenziali relativi alle prestazioni assicurative facenti capo ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 erano residenti/domiciliati nei comuni interessati dall’alluvione. La sospensione riguarda il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono sospesi in particolare: - i termini di revisione delle rendite per infortunio stabiliti dall’articolo 83 e i termini di revisione delle rendite da malattie professionale stabiliti dall’articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, che scadono nel periodo di sospensione; - l’azione per conseguire le prestazioni Inail ai sensi dell’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, che si prescrive nel termine di tre anni dal giorno di infortunio o di manifestazione della malattia professionale; - i termini per l’opposizione di cui all’articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; - i termini di decadenza previsti dall’articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplina la costituzione della rendita ai superstiti, dall’articolo 151 del citato d.p.r. che regolamenta la liquidazione della rendita di passaggio e dall’articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 248 per proporre la domanda di concessione dello speciale assegno continuativo mensile. Quanto ai termini per l’inoltro delle denunce degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ex articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nonché le comunicazioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il decreto-legge in oggetto non menziona espressamente tali adempimenti. Tenuto conto della ratio della normativa in esame, volta specialmente a sospendere gli adempimenti che comportano un onere economico per il datore di lavoro in una situazione di particolare fragilità dovuta agli ingenti danni subiti a causa dell’alluvione, l'INAIL ritiene che gli adempimenti previsti dal citato articolo 53 non fruiscano del regime di sospensione. Peraltro la sospensione dell’obbligo di denuncia per l’intero periodo previsto dal decretolegge 1° giugno 2023, n. 61 si tradurrebbe in un ingiustificato differimento della tutela, soprattutto sotto il profilo economico, per i lavoratori infortunati che versano certamente in uno stato di bisogno. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è tenuto a effettuare la denuncia e/o la comunicazione nei termini previsti dalle suddette disposizioni. L’impossibilità oggettiva di inoltrare la denuncia/comunicazione, comprovata in relazione agli eventi alluvionali, costituisce comunque causa ostativa all’avvio del procedimento sanzionatorio, fermo restando l’obbligo di provvedere non appena sia cessato l’impedimento oggettivo. Notificazione dei verbali di accertamento e notificazione, procedimenti sanzionatori ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, pagamento di sanzioni amministrative Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, l’articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge prevede che per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori. Inoltre, l’articolo 4, al comma 2, prevede che per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 sono sospesi i medesimi termini di cui al comma 1 relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all’allegato 1. Per quanto sopra esposto, fino al 31 agosto 2023 è sospesa la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione. Sono sospesi per il medesimo periodo i termini relativi ai procedimenti sanzionatori di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’articolo 14 e al termine di prescrizione di cui all’articolo 28. È altresì sospeso il termine di pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima a seguito di diffida obbligatoria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 nonché il termine di pagamento delle sanzioni in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di provvedimenti sanzionatori già notificati, i termini di pagamento delle sanzioni indicati nei provvedimenti medesimi restano sospesi nel periodo indicato dalla disposizione e riprendono a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione medesimo. Sono inoltre sospesi per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, in caso di provvedimenti sanzionatori e verbali di accertamento già notificati, i termini per la presentazione di scritti difensivi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.