Con la circolare n. 69 del 24 luglio 2023, l'INPS illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza, per il 2023. Lavoratori agricoli dipendenti Aliquote e Coefficienti di riparto - Decorrenza 1° gennaio 2023 Autorizzati entro il 30 dicembre 1995 Coefficienti di riparto Aliquota Base 0,11% 0,003679 Quota Pensione 29,79% 0,996321 Totale IVS 29,90% 1,000000 Autorizzati dal 31 dicembre 1995 Coefficienti di riparto 0,11% 0,003679 29,79% 0,996321 29,90% 1,000000 Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023. Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria - Decorrenza 1° gennaio 2023 Classi Classi di reddito settimanale Reddito settimanale medio imponibile Quota Pensione 22,00% RM Addizionale legge n. 233/1990 2,00% RM Addizionale legge n. 160/1975 (€ 0,69 x 3) Contributo Totale 1° Fino a € 254,16 € 254,16 € 55,92 € 5,09 € 2,25 € 63,26 (a) 2° Oltre € 254,16 Fino a € 338,88 € 296,52 € 65,24 € 5,94 € 2,25 € 73,43 (a) 3° Oltre € 338,88 Fino a € 423,60 € 381,24 € 83,88 € 7,63 € 2,25 € 93,76 4° Oltre € 423,60 € 465,96 € 102,52 € 9,32 € 2,25 € 114,09 (a) L’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi: - € 63,32 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995; - € 74,97 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995. Contributi integrativi volontari Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato L’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, per il FPLD è, come evidenziato in premessa, pari a 29,90%. Non trova più applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale. Piccoli coloni e compartecipanti familiari L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione, pertanto, i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. Per l’anno 2023, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023. Le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l’anno 2023. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997 L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita. Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997 Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi: - importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 21,62; - importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, - - applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297). Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%. Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe Base IVS 0,005572 Quota Pensione 0,994428 Totale 1,000000