Dall’anno d’imposta 2022, quindi a partire dai dichiarativi 2023, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 5 commi 1 e 3 del D. Lgs. n.175/2014, ad opera dell’articolo 6 del DL Semplificazioni n. 73/2022, sono previste delle deroghe al generale obbligo di conservazione in capo ai CAF e ai professionisti abilitati della documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili. Infatti, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, il contribuente non è tenuto ad esibire al CAF o al professionista la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate, e il CAF o il professionista abilitato è esonerato dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. Tuttavia, in questo caso, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare n. 14/2023, il CAF o il professionista deve acquisire una dichiarazione in cui il contribuente attesta di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche. L’esonero dall’esibizione per il contribuente e dalla conservazione per il CAF o il professionista abilitato riguarda esclusivamente la documentazione che attesta il sostenimento della spesa detraibile o deducibile comunicata dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate, l’ammontare della spesa sostenuta e la relativa modalità di pagamento. Resta fermo che il contribuente è tenuto ad esibire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Nel caso in cui il contribuente ritenga opportuno esibire comunque al CAF o al professionista anche la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, il CAF o il professionista abilitato esamina i documenti e ne verifica la corrispondenza con i dati riportati nella dichiarazione precompilata. Se la corrispondenza è confermata, la dichiarazione viene presentata senza modifiche e il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi. Invece, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, il CAF o il professionista abilitato è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione prevista nell’ambito del visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati, ad eccezione delle spese sanitarie. Infatti, per tali spese il CAF o il professionista verifica, visionando la documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. Il contribuente, invece di esibire scontrini, ricevute e fatture, può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria. Il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie se vi è corrispondenza tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata e l’importo delle spese sanitarie non viene modificato. Invece, laddove il CAF o il professionista riscontri difformità tra la documentazione esibita e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, e quindi l’importo delle spese sanitarie viene modificato, è tenuto ad acquisire dal contribuente e a conservare sia i documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato, sia il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel STS, unitamente alla dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria. Per completezza informativa preme ricordare che dalle dichiarazioni 2022, secondo quanto previsto dall’articolo 5-ter del Dl Fisco – Lavoro n.146/2021, che ha apportato alcune modifiche all’articolo 5 comma 2 del DLgs n.175/2014, in caso di dichiarazione precompilata presentata direttamente dal contribuente oppure dal sostituto d’imposta: senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili comunicati da soggetti terzi; con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.