Nella seduta del 25 luglio 2023, la Camera ha votato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Alluvione (D.L. n. 61/2023). All’interno del provvedimento è stato assorbito il D.L. n. 88/2023, recante le disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi dal 1° maggio 2023, che viene contemporaneamente abrogato, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati medio tempore, oltre che degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua vigenza. Quali sono le misure fiscali Il provvedimento finale conferma la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1. In particolare, sono sospesi i termini in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 relativi: - agli adempimenti e ai versamenti tributari; - agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; - ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF operate dai soggetti ricadenti nelle aree alluvionate in qualità di sostituti d’imposta; - agli avvisi di addebito INPS. I pagamenti dei tributi e contributi sospesi fino al 31 agosto 2023 devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023 senza sanzioni e interessi. Entro la scadenza del 20 novembre devono essere effettuati anche gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni. Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito il 28 giugno 2023, ha chiarito che qualora il contribuente intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, non è dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Inoltre, nel caso in cui il contribuente decida di mantenere i versamenti rateali ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997: - se titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20 novembre 2023) e, pertanto, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi; - se non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest’ultima, qualora non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni. Nei casi descritti è, comunque, opportuno dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata. A quali adempimenti e versamenti si applica anche la tregua fiscale La sospensione dei versamenti e adempimenti si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all’art. 1, c. da 153 a 158 e da 166 a 226, legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2023), che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. La sospensione riguarda in particolare i seguenti istituti: - la definizione agevolata degli avvisi bonari (somme dovute a seguito di controllo automatizzato); - la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la definizione agevolata e la conciliazione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, dello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati all’agente della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20 novembre 2023. Quali sono i nuovi termini della rottamazione quater Sono inoltre prorogati di tre mesi i termini e le scadenze relativi alla rottamazione quater. In particolare, i nuovi termini sono: - 30 settembre 2023 per la domanda di rottamazione dei ruoli; - 31 dicembre 2023 per la comunicazione di liquidazione delle somme; - 31 gennaio 2024 per il pagamento della prima o unica rata. Con una nuova disposizione inserita nel corso dell’iter di conversione, è stato previsto l’azzeramento del tasso di interesse sulle somme dovute in caso di pagamento rateale delle somme dovute. Quali sono le misure a sostegno del reddito dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi Con l’approvazione del provvedimento arriva il via libera, con alcuni correttivi, anche per: - l’indennità una tantum fino 3.000 euro (500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni), per professionisti e lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività, riconosciuta ed erogata dall’INPS nei limiti delle risorse disponibili per l'anno 2023 (pari a 253,6 milioni di euro). Le istruzioni operative circa la procedura e le modalità di accesso all’indennità sono state definite dall’INPS con la circolare n. 54/2023. Al fine di ricevere la prestazione, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica. In sede di conversione è stato precisato che tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR; - la cassa integrazione emergenziale, fino a 90 giorni per i lavoratori subordinati impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro in conseguenza degli eventi alluvionali (misura coperta fino a 580 milioni di euro). L’indennità è riconosciuta, direttamente dall’INPS, previa domanda del datore di lavoro, un’integrazione al reddito con relativa contribuzione figurativa. Le istruzioni per la presentazione delle istanze sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 53/2023. Quali sono le deroghe per rinnovo o proroga dei contratti di lavoro a termine Con una nuova disposizione inserita nel passaggio parlamentare, viene stabilito che, fino al 31 agosto 2023, in deroga all’art. 21, D.lgs. n. 81/2015, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, c. 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori dei comuni alluvionati (individuati nell’allegato 1 del D.L.) e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. Quali sono le misure agevolative Il testo approvato conferma: - i contributi a fondo perduto, erogati da Simest, per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali, nei limiti della quota dei medesimi per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. La dotazione complessiva prevista è di 300 milioni di euro. Le istruzioni per la presentazione delle istanze sono state fornite dalla Simest con la circolare n. 1/FPI/2023; - la sospensione dal pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere; - la proroga al 31 dicembre 2023 del termine ultimo entro il quale devono essere sostenute le spese per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110% per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti ubicati nei territori alluvionati, sui quali al 30 settembre 2022 sia stato completato almeno il 30% dei lavori; - il fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro, per il sostegno delle attività turistiche, ricettive, inclusi porti turistici, stabilimenti termali e balneari, parchi tematici, parchi divertimento, agriturismi e settore fieristico e delle attività della ristorazione. Il passaggio parlamentare porta la riscrittura delle misure agevolative previste a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023. Tra le nuove disposizioni, la possibilità di ristrutturare i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale e non rateale, previa comunicazione dell'impresa stessa, per un periodo di rimborso fino a 25 anni, di cui uno di preammortamento.