Investimenti in beni strumentali, ridenominato il codice tributo “6936”

L’agevolazione fiscale istituita dalla legge di bilancio 2021 è stata poi estesa, con nuove regole, anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio di quest’anno

Bonus prorogato, codice ridenominato. Si tratta dell’identificativo “6936” (istituito con la risoluzione n. 3/2021) utile per fruire, tramite modello di pagamento unificato, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge n. 232/2016.

L’agevolazione, infatti, istituita dalla legge di bilancio 2021, è stata poi estesa, con nuove regole anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio di quest’anno (articolo 1, comma 1057-bis, legge 178/2020) e ritoccata da ultimo dall’articolo 10 del Dl n. 4/2022. Ora, con la risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici, ha cosi ridenominato il codice in questione: 6936 “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”.

Compilazione del modello F24

Nel modello, il codice tributo va indicato nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati” o, nell’ipotesi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. L’“anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione dei beni, nel formato “AAAA”.