L’Agenzia delle Entrate sembra aver dimenticato di aggiornare i propri sistemi operativi alle disposizioni previste dall’articolo 37-quater del Decreto Legge n. 21 del 2022, introdotte al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina. La citata disposizione, in deroga ai termini di pagamento fissati per gli avvisi bonari, come previsti all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ha disposto che per il versamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, la cui comunicazione sia stata notificata nel periodo compreso tra la data il 21 maggio 2022 e il 31 agosto 2022, il termine di pagamento è fissato in sessanta giorni, in luogo degli ordinari trenta. Si tratta di una misura che, quando fu introdotta, fece molto discutere. A causa del mancato esplicito richiamo all’articolo 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, norma dedicata alla rateazione delle somme dovute per il medesimo titolo, il raddoppio dei termini temporaneamente concesso per la crisi in corso è stato applicabile al solo caso di pagamento in unica soluzione delle somme dovute. Nulla è cambiato, invece, per il termine di versamento della prima rata prevista dal piano rateale elaborato dal contribuente, sempre fissato a trenta giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità. Interpretazione confermata dalla relazione tecnica presentata in occasione del maxiemendamento in sede di conversione del Decreto Legge in commento. Una variabile, quella di discernere i termini a seconda delle modalità di pagamento, che, con ogni probabilità, ha mandato in tilt il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate. Arrivano in redazione, infatti, numerose segnalazioni aventi ad oggetto la notifica di cartelle di pagamento, per somme dovute a seguito di avvisi bonari notificati nell’arco temporale interessato dal raddoppio dei termini, il cui pagamento è avvenuto in un’unica soluzione. Tali cartelle, in particolare, danno atto del pagamento effettuato tempestivamente dal contribuente con la comunicazione di irregolarità, ma rettificano sanzioni e interessi, come se il pagamento dell’avviso bonario, avvenuto in un’unica soluzione e nei sessanta giorni dalla notifica dell’avviso, non fosse considerato tempestivo. Si tratta, nello specifico, di cartelle di pagamento relative ad avvisi bonari, ricevuti entro il 31 agosto 2022, al cui interno era espressamente indicata la seguente avvertenza: “se ha ricevuto questa comunicazione entro il 31 agosto 2022, il termine per effettuare il versamento in unica soluzione delle somme dovute è fissato in 60 giorni (art. 37-quater d.l. n. 21/2022). Resta invariato il termine di 30 giorni per il versamento della prima rata, in caso di opzione per il pagamento rateale”. Il colmo visti gli esiti dell’ultimo controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’articolo 2, comma 2, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 dispone che il tempestivo pagamento dell’avviso bonario esclude l’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative dovute ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Nel caso di specie è avvenuto l’esatto contrario. Il contribuente, pertanto, dovrà attivarsi tempestivamente mediante il canale CIVIS per segnalare l’anomalia del sistema. Un’attività semplice, ma comunque gravosa in questo periodo di grandi impegni fiscali.