L'aliquota Iva agevolata del 5 per cento prevista dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge 27 settembre 2021, n. 130 (cd. "decreto Energia") non può essere applicata alla somministrazione di gas metano utilizzato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, vale a dire gli usi esclusi dall'ambito di applicazione delle accise ai sensi dell'articolo 21, comma 13, TUA. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 402 del 27 luglio 2023. La citata disposizione agevolativa, nell'ambito delle misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, ha inteso prevedere la riduzione al 5 per cento dell'aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. La misura è stata prorogata, dapprima, con riferimento alle forniture avvenute nell'anno 2022 e, da ultimo, a quelle eseguite nel primo e secondo trimestre del 2023. La disposizione in commento, in sostanza, riduce temporaneamente al 5 per cento l'aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali, facendo espresso riferimento, a tal fine, all'articolo 26, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (c.d. Testo unico delle accise - TUA), approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con la circolare n. 17/E del 3 dicembre 2021 l'Amministrazione finanziaria, fornendo chiarimenti in relazione all'ambito applicativo di tale disposizione agevolativa, ha specificato che "occorre, [...], assumere ai fini IVA la stessa qualificazione di "usi civili" e di "usi industriali" utilizzata per l'applicazione dell'accisa sul gas naturale" individuati dall'articolo 26, comma 1 dello stesso Testo unico. In particolare, il comma 1 del menzionato articolo 26 prevede che «il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio». Il medesimo articolo 26 del TUA fornisce, nei commi 2 e 3, indicazioni in merito alla distinzione fra "uso civile" e "uso industriale" del gas naturale destinato alla combustione. Il comma 2 dell'articolo 26 ricomprende negli "usi civili" "anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili". Per quanto concerne gli "usi industriali", il comma 3 ricomprende in questi ultimi "gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti". Orbene, l'Agenzia delle Entrate osserva come la somministrazione di gas metano utilizzato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici di cui all'articolo 21, comma 13 del TUA, sia da considerarsi come impiego del tutto autonomo e differenziato rispetto all'impiego per gli usi civili e industriali previsti dall'articolo 26, comma 1 del TUA. Del resto il legislatore fiscale, con la norma in commento, non ha inteso agevolare qualunque somministrazione di gas metano per combustione, ma, come si desume dall'espresso rinvio all'articolo 26 del TUA solo quelle effettuate per gli usi civili e industriali, previsti dalla citata norma, con la conseguenza, ad esempio, che taluni usi, ancorché "di fatto" industriali, non fruiscono dell'aliquota Iva ridotta. In tal senso, come esplicitato dalla circolare n. 17/E del 3 dicembre 2021, non beneficiano dell'agevolazione in commento: - l'impiego del gas metano per autotrazione, contemplato dal citato articolo 26 comma 1 del TUA, ma non espressamente richiamato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 130/2021; - l'utilizzo del gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica, che, così come gli altri prodotti energetici impiegati in tale uso, è assoggettato, per motivi di politica ambientale, alla specifica tassazione prevista dall'articolo 21, comma 9, del TUA. Inoltre, l'esclusione degli usi di cui all'articolo 21, comma 13, del TUA dal campo di applicazione dell'aliquota Iva agevolata risulta coerente coi principi giurisprudenziali elaborati sia dal giudice di legittimità che dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea a proposito dell'esegesi delle disposizioni agevolative, secondo cui le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. In conclusione, l'aliquota Iva agevolata del 5 per cento - prevista dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge 27 settembre 2021, n. 130 - non può essere applicata alla somministrazione di gas metano utilizzato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, vale a dire gli usi esclusi dall'ambito di applicazione delle accise ai sensi dell'articolo 21, comma 13, TUA.