In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro (art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983), i modelli DM10, formati secondo il sistema informatico UniEmens, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell’INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente. Tale principio, già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10424/2018, viene applicato dalla Cassazione nella sentenza n. 32967 depositata il 28 luglio 2023. I giudici di legittimità ricordano come, fino al 2009, le denunce mensili venivano inoltrate all’INPS attraverso l’utilizzo di due diversi modelli: DM10/2 ed EMENS. Prima della formalizzazione del flusso UniEmens, il datore di lavoro doveva compilare il modello DM10 per denunciare all’INPS le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni, delle agevolazioni e degli sgravi anticipati per conto dell’INPS. I modelli DM10 presentati on line erano soggetti sia a una verifica formale nel momento del loro ingresso nel sistema dell’istituto, sia a un controllo di merito relativo alla compatibilità delle voci (accredito o a debito) esposte, rispetto alle caratteristiche contributive associate alla matricola dell’azienda. Unitamente al modello DM10 era necessario inoltrare anche il modello EMENS, introdotto a gennaio 2005, che consisteva in un flusso telematico tramite cui i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della Certificazione Unica (CU) trasmettevano mensilmente agli enti previdenziali, direttamente o tramite gli incaricati, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili: al calcolo dei contributi; all’implementazione delle posizioni assicurative individuali; all’erogazione delle prestazioni. A partire dalle denunce con competenza relativa al mese di maggio 2009, da presentarsi quindi entro il 30 giugno 2009, ha preso il via l’unificazione dei flussi EMENS e DM10 in un unico flusso informativo denominato UniEmens. Per i datori di lavoro, l’invio del flusso UniEmens deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. L’invio della denuncia mensile tramite flusso UniEmens deve essere inoltrato on line all’INPS attraverso il servizio dedicato. L’utilizzo del sistema UniEmens è obbligatorio per i datori di lavoro privati. Le citate Sezioni Unite hanno chiarito che “la procedura prevede un controllo di congruità delle dichiarazioni, con possibilità di correzione o rettifica, ricorso a successivi processi di regolarizzazione e ulteriori attività di verifica che possono dar luogo a eventuali variazioni contributive, sia a credito che a debito. Ne consegue che anche sulla base di tali adempimenti può compiutamente definirsi l’ammontare del debito contributivo, attraverso un sistema, per così dire, fluido, che in alcuni casi consente l’esatta individuazione degli importi dovuti solo all’esito di determinati calcoli”, così sottolineando l’attendibilità e la piena valenza probatoria del sistema in parola. Nel caso affrontato dalla pronuncia oggi in commento, la Corte di appello aveva ritenuto che l’imputato non avesse fornito la prova della identità dei lavoratori insinuati al passivo (e quindi non retribuiti) con quelli di cui ai DM10 virtuali (che si presumono retribuiti); circostanza cui è conseguita la declaratoria di responsabilità per il reato di omesso versamento. La Cassazione rammenta in proposito che, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni (quale quella scaturente, nel caso concreto, dai dati trasmessi dall’impresa tramite il sistema UniEmens), spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva. Per quanto riguarda, poi, la addotta “crisi di liquidità” dell’impresa, viene ribadito il più severo e prevalente orientamento per cui tale crisi deve essere “assoluta” e che, pertanto, l’impresa deve trovarsi in una situazione di impossibilità di compiere scelte alternative.