Il bisogno di recuperare le energie psicofisiche è identificato e tutelato precisamente nel nostro ordinamento attraverso l’istituto delle ferie. Cercheremo in questo contributo di esaminarne alcuni elementi che riteniamo utili all’operatività e alla vita professionale di tutti i giorni. Le fonti che determinano le caratteristiche delle ferie sono: la Costituzione (art. 36, c. 3), il Codice civile (art. 2109) e la legge (D.Lgs. n. 66/2003). Queste norme stabiliscono che a tutti i lavoratori subordinati (includendo anche i lavoratori domestici) è riconosciuto il diritto irrinunciabile a un periodo annuale di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane) per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa e partecipare alla vita familiare e sociale. Le ferie non godute possono essere differite entro i termini stabiliti dalla legge e, solo in casi eccezionali, possono essere retribuite mediante un'indennità sostitutiva. A corollario delle norme che abbiamo indicato ci sono i contratti collettivi, che ne definiscono in dettaglio, molto spesso, gli elementi operativi, risultando, quindi, essenziali per la loro gestione. Esaminiamone gli elementi che ci interessano. Iniziamo dall’avere, ovvero dalla loro acquisizione, che, in gergo, chiamiamo maturazione: essa avviene in base all’effettiva prestazione di lavoro. Le ferie maturano anche durante il periodo di prova e durante le assenze quando queste sono equiparate dalla legge o dai contratti collettivi alla prestazione effettiva. Queste assenze sono regolate da un dedalo di norme che proviamo a sintetizzare: Tipologia Assenza Norma Maturazione ferie e note Congedo di maternità/congedo di paternità Sì Congedo parentale art. 34, comma 5, D.Lgs. n. 105/2022 Sì, fatte salve le regole della contrattazione collettiva applicata Ferie Sì Sciopero No Malattia Sì Permessi per disabili e loro familiari Sì Malattia del bambino No Infortunio Sì Preavviso non lavorato No Ammortizzatori sociali a zero ore Ministero del lavoro - Interpello n. 19/2011 No Ammortizzatori sociali a orario ridotto Sì, riproporzionato. Due tesi: la prima, riproporzionamento su base annua (ore lavorabili/ore prestate); la seconda, maturazione se il periodo di lavoro supera i 15 giorni di calendario. Periodo di assenza compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegra No Aspettativa sindacale per cariche elettive No Assenze per godimento di ROL o ex-festività Sì Permessi non retribuiti ed aspettativa No, fatto salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva Quando maturano le ferie Il periodo di maturazione delle ferie (che è fissato ordinariamente in dodicesimi) considera come arco temporale generalmente l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre), inteso come lasso di 12 mesi. I criteri di maturazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva applicata in azienda e tra questi può esserci anche la variazione dell’arco di maturazione (ad esempio: periodo che va da ottobre a settembre dell’anno successivo). Ricordiamo che ogni lavoratore subordinato ha diritto di conoscere il numero di giorni di ferie maturate, godute e residue. Questi dati vengono indicati generalmente nel cedolino paga e obbligatoriamente nel libro unico del lavoro. Un altro elemento da aver presente è che le ferie maturano in maniera parziale in ragione di dodicesimi per: - i contratti a tempo determinato; - in caso di assunzione in corso d’anno; - in caso di cessazione in corso d’anno; Inoltre, maturano in maniera proporzionale per i part-time. I minorenni, ricordiamo, hanno diritto a un periodo minimo di ferie maggiore dei lavoratori subordinati maggiorenni. Elementi di computo Il criterio da seguire per effettuare il conteggio delle ferie spettanti viene stabilito dai contratti collettivi. La generalità dei CCNL stabilisce per la maturazione il criterio dei 15 giorni, vi sono, però, dei contratti come il CCNL Turismo - Confindustria che all’art. 88 stabilisce che: “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati (determinati in ventiseiesimi) relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, danno diritto alla maturazione di un ugual numero di ventiseiesimi di un rateo di ferie”. Sarà quindi necessario sempre verificare il testo del CCNL applicato. In relazione a quanto sopra e facendo concretamente degli esempi, avremo le seguenti possibilità: Tipologia Caratteristiche Esempi di calcolo Generalità dei CCNL Maturazione delle ferie se il periodo lavorato è superiore a 15 giorni di calendario Ferie annuali spettanti 24. Rapporto di lavoro che va dal 20 giugno all’11 settembre. Ferie spettanti per ogni dodicesimo 2. In questo caso, il lavoratore maturerà 2 giorni di ferie per i mesi di luglio e agosto (totale 4) e non maturerà ferie a giugno e settembre perché in questi mesi la prestazione è resa per meno di 15 giorni. CCNL con maturazione a giorni Maturazione ridotta per i giorni che non completano un mese intero Ferie annuali spettanti 24. Rapporto di lavoro dal 20 giugno all’11 settembre. Ferie spettanti per ogni dodicesimo 2. Anche in questo caso abbiamo due mesi con maturazione intera (luglio e agosto) pari a 4 giorni totali, mentre i restanti due mesi sono stati lavorati parzialmente e su di essi bisognerà fare i calcoli. Nel mese di giugno sono stati lavorati 11 giorni ugualmente nel mese di settembre per un totale di 22 giorni. Considerando che il rateo giornaliero è pari a 2 diviso 26 ovvero 0,077 abbiamo 22 giorni per 0,077, uguale a 1,69. Pertanto, il lavoratore maturerà 5,69 giorni di ferie. Caratteristiche Abbiamo detto che la fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile. Da questo ne deriva che le ferie indicate dalla legge, se non godute, non possono essere sostituite da alcun corrispettivo economico, fatti salvi i casi tassativamente indicati dalle norme, il cui principale è quello della cessazione del rapporto. In questo caso, il lavoratore ha diritto a una indennità pari al numero di giorni di ferie residue moltiplicato per la paga giornaliera. Questo è valido per la quantità tutelata dalla legge, che è pari a 4 settimane, ma se il CCNL prevede una quantità maggiore, queste possono essere monetizzate. Dal punto di vista del godimento, le 4 settimane possono avere un utilizzo diverso a gruppi di due. Riassumendo: - un primo scaglione di due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione. Periodo non monetizzabile; - un secondo scaglione di due settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, fatti salvi anche qui i termini in variazione previsti dalla contrattazione collettiva. Anche questo periodo non è monetizzabile; - un terzo scaglione, superiore al minimo di 4 settimane stabilito dalla legge, potrà essere fruito anche in modo frazionato ma entro il termine stabilito dagli accordi tra le parti. Questo ultimo periodo può essere monetizzato. Esempio Rendiamo concrete le cose sin qui dette attraverso un esempio: Ferie spettanti nell'anno 2023: numero 26 giorni. Dovremo comportarci nel seguente modo: - 2 settimane pari a 12 giorni dovranno essere godute entro il 31 dicembre 2023; - 2 settimane equivalenti a 12 giorni dovranno essere godute entro il 30 giugno 2025; - i restanti 2 giorni possono essere goduti secondo quanto concordato tra le parti o monetizzati. Godimento Passiamo ora ad occuparci del godimento, iniziando dal come considerare la settimana. In via generale, il computo della settimana è stabilito dalla contrattazione collettiva. Anche in questo caso abbiamo comportamenti diversi che si differenziano se la settimana è considerata di 5 o 6 giorni lavorativi. Molti contratti, infatti, considerano la settimana di fruizione delle ferie di 6 giorni indipendentemente dallo svolgimento della prestazione effettiva su 6 o 5 giorni a settimana. È il caso del CCNL Commercio – Confcommercio, che statuisce: “Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie”. Esempio Nel caso di godimento di una settimana intera, avremo sempre il valore pari a 6, sia che si lavori su 5 che su 6 giorni. Se si utilizzano giorni singoli e si lavora sulla settimana di 5 giorni bisognerà però moltiplicare i giorni goduti per 1,2 (5 x 1,2 = 6). Quindi, se si gode di 4 giorni, il numero di giorni non sarà 4, ma 4,8. Un altro elemento da considerare è la tipologia di fruizione, ovvero la forma, che può essere di due tipi: - ferie collettive, il che vuol dire che le ferie vengono godute contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori. Ciò implica la sospensione dell'attività produttiva; - ferie individuali, ovvero vengono godute individualmente dal lavoratore, non pregiudicando il regolare svolgimento dell'attività produttiva. L'esatta determinazione del periodo feriale spetta al datore di lavoro (fatte salve alcune limitazioni previste dalla contrattazione collettiva), ma in questa determinazione esso deve sempre cercare di mediare tra esigenze dell'impresa e interessi del lavoratore. Il lavoratore non può assentarsi contro l'espresso diniego del datore di lavoro in un periodo da lui scelto arbitrariamente che non coincida con quello fissato insieme al datore di lavoro. Se, nonostante la programmazione, il lavoratore non ha goduto del periodo minimo previsto entro l'anno di maturazione, il datore di lavoro ha la facoltà di obbligarlo a consumarle. Alcuni casi particolari Terminiamo ricordando che non tutti i periodi di prestazione lavorativa possono veder godere le ferie. Ci sono dei momenti nella vita lavorativa del dipendente in cui le ferie non possono essere godute. Le principali sono: - il periodo di preavviso; - i periodi di congedo di maternità (o paternità) e di congedo parentale di cui al T.U. n. 151/2001; - il periodo di malattia sopravvenuta durante le ferie a meno che questa non impedisca il recupero delle energie psico-fisiche; - i periodi di malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, su richiesta del genitore, interrompono il godimento delle ferie (art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001); - i periodi di attività svolta per adempiere funzioni presso i seggi elettorali (art. 119, D.P.R. n. 361/1957).