Tax credit agenzie di viaggio e tour operator: istituito il codice tributo “6997”

Con la risoluzione n. 47/E del 31 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6997” per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021.

L’articolo 4, comma 1, del Dl n. 152/2021, infatti, ha riconosciuto alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice Ateco 79.1, 79.11, 79.12, che pongono in essere investimenti e attività di sviluppo digitale, un contributo sotto forma di credito d’imposta.

Il tax credit può essere utilizzato solo in compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997) e il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Con decreto del 29 dicembre 2021 del ministro del Turismo, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sono state disciplinate le modalità applicative per la fruizione del credito d’imposta in parola. In particolare, il ministero del Turismo comunica telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal ministero del Turismo, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari dell’agevolazione in argomento tramite modello F24, con la risoluzione odierna l’Amministrazione finanziaria istituisce il codice tributo “6997” denominato “credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.