Nel Ddl di delega al Governo per la riforma tributaria, in sede di approvazione in Commissione Finanze del Senato, è stato inserito un articolo con specifica delega per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province. Cosa si prevede? Principi e criteri direttivi Nell'esercizio della delega il Governo dovrà osservare appositi principi e criteri direttivi, innanzitutto, di carattere costituzionale, tra i quali viene specificamente ed espressamente richiamato l’art. 119 Cost. che prevede, tra l’altro, non solo l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti locali, ma anche la dotazione di risorse autonome da parte dei medesimi enti, nonché il potere di stabilire e applicare tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La revisione del sistema tributario degli enti locali La revisione del sistema tributario degli enti locali poggia: - su principi e criteri direttivi specifici che tengono conto delle peculiarità che caratterizzano il panorama dei tributi locali; - su principi e i criteri direttivi relativi ai tributi erariali. Progressività fiscale, autonomia finanziaria degli enti locali e federalismo fiscale I provvedimenti legislativi da adottare devono: a) mantenere il principio della progressività fiscale ed escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali; b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'art. 119 Cost.; c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale. La piena attuazione dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lotta all'evasione e all'elusione fiscale I provvedimenti legislativi da adottare devono modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti. Razionalizzazione e riordino dei singoli tributi locali È prevista la razionalizzazione e il riordino dei singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio. I tributi e le entrate degli enti locali Nella relazione che accompagna la prima bozza della delega fiscale è contenuto un elenco delle entrate che caratterizzano la fiscalità degli enti locali: - le entrate comunali: l'imposta municipale propria (IMU), l'addizionale comunale sull’IRPEF (ADDIRPEF), la tassa sui rifiuti (TARI) nella sua versione tributo o tariffa, l'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP), l'imposta di soggiorno, il contributo di sbarco, l'imposta sulle piattaforme marine (IMPi) e il canone unico patrimoniale (CUP); - le entrate provinciali: l'imposta provinciale di trascrizione (IPT), l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RC-Auto), il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), il canone unico patrimoniale (CUP). Dichiarazione, versamento, riscossione e vigilanza, sistema sanzionatorio I provvedimenti legislativi da adottare devono prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi dei tributi erariali (di cui agli articoli 14 “Procedimenti dell’Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti”, 15 “Procedimento accertativo”, 16 “Procedimenti di riscossione e di rimborso” e 18 “Le sanzioni” del disegno di legge di delega): - la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegino l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l’utilizzo delle tecnologie digitali; Nella prima bozza della relazione che accompagna la delega è detto, a questo proposito, che “in quest’ottica la legge di delega si integra con la finalità di pervenire, anche nel campo della fiscalità locale, alla realizzazione di un sistema che ricalchi quello del cosiddetto “cassetto fiscale” già previsto per le entrate erariali”. - la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate; Nella prima bozza della relazione che accompagna la delega è precisato che in sede di revisione si opererà “tenendo conto anche dell’orientamento della Corte Costituzionale espresso nella sentenza 6 febbraio 2019, n. 51, la quale ha escluso che le società originate a seguito dello scorporo del ramo d’azienda dei concessionari nazionali della riscossione (CNC) possano beneficiare dei vari provvedimenti di discarico delle quote inesigibili che riguardano il soggetto deputato alla riscossione nazionale (ora AdER). Vale la pena di evidenziare che la riscossione delle entrate degli enti locali è oggi racchiusa per la massima parte nelle disposizioni recate dalla legge n. 160 del 2019 con la quale è stato riformato anche il procedimento di accertamento, affidandolo a un unico atto, vale a dire all’accertamento esecutivo, di cui al comma 792 dell’articolo 1 della medesima legge”. - la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. L’attività di vigilanza è attualmente svolta attraverso l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 446/1997 sottoposto al controllo di un’apposita Commissione prevista dallo stesso art. 53. La legge delega, continua la relazione di accompagnamento, consente di rivedere detto sistema sia attraverso un eventuale potenziamento dei compiti di vigilanza della Commissione sia attraverso la sostituzione di quest’ultima, prevedendo altre forme di controllo, incentrate sulla trasmissione di apposite relazioni da parte dei soggetti affidatari delle attività di gestione delle entrate degli enti locali; - la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie. Definizioni agevolate e adesione I provvedimenti legislativi da adottare devono inoltre attribuire agli enti locali, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare, di cui all’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all’art. 119 Cost., tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali Eliminare le entrate con elevati costi di adempimento Infine, i provvedimenti legislativi da adottare devono razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l’eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti, a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito degli stessi provvedimenti. Tributi propri e compartecipazioni per Province e Città metropolitane Vie stabilito che, al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono: a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'art. 119 Cost.; b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'art. 119 Cost..