Assonime ha pubblicato la circolare n. 23 dell’1 agosto 2023 in tema di tassazione dei soggetti non residenti, con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti non residenti il cui valore è prevalentemente costituito da immobili situati nel territorio nazionale. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 il nuovo comma 1-bis nell’art. 23 del TUIR che disciplina una nuova fattispecie che, per quanto riguarda la tassazione dei soggetti non residenti, individua un “reddito prodotto in Italia” e che è costituita dalle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti non residenti il cui valore derivi, per più della metà, da immobili situati nel territorio dello Stato. La normativa non si applica per le plusvalenze relative alle cessioni di titoli negoziati in mercati regolamentati. Tra l’altro, viene reso inoperante il regime di esenzione previsto dall’art. 5, comma 5, del Dlgs n. 461 del 1997 che, a determinate condizioni, esclude da tassazione le plusvalenze riferibili a partecipazioni non qualificate in società ed enti (residenti e non residenti) laddove realizzate da soggetti ‘qualificati’ di cui all’art.6, comma 1, del Dlgs n. 239 del 1996. Sul punto, occorre evidenziare che la normativa si conforma all’articolo 13, paragrafo 4, del Modello di Convenzione OCSE come aggiornato, nell’edizione 2017, all’esito dei lavori del progetto BEPS con l’obiettivo di equiparare la tassazione delle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni in società il cui valore deriva prevalentemente da immobili situati in Italia alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione diretta di tali immobili. Quanto all’applicazione, la normativa riguarda medio tempore per i residenti in giurisdizioni con cui l’Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni che già contiene una tale clausola; nonché, successivamente, dopo che sarà stato ratificato il Multilateral Instrument, a tutte le Convenzioni ‘coperte’ per le quali anche l’altro Stato contraente abbia esercitato la stessa opzione. Con la circolare Assonime evidenzia le maggiori problematiche applicative che attengono: - all’ambito di operatività; - al presupposto giuridico, che è integrato soltanto in caso di realizzo di ‘redditi diversi’ derivanti da ‘cessione a titolo oneroso’ delle partecipazioni ma non anche in caso di realizzo di ‘redditi di capitale’ in ipotesi di recesso del socio/investitore, liquidazione della società e simili. La circolare inoltre evidenzia la ratio e la conformità al Modello OCSE di Convenzione e si sofferma sui criteri di verifica della soglia di prevalenza degli immobili. La novella non si applica agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che sono istituiti in un Paese dell’Unione o in un Paese dello Spazio Economico Europeo (SEE) in conformità con le direttive UCITs o AIFM nei confronti dei quali è applicabile l’ordinario regime di esenzione. In tale ambito, si analizzano gli aspetti problematici relativi al trattamento riservato a quegli investitori esteri, che non sono OICR o, comunque, sono OICR diversi da quelli UE/SEE –con riferimento alle plusvalenze dagli stessi realizzate a seguito della cessione di eventuali quote di OICR immobiliari in loro possesso.