La legge delega di riforma fiscale prosegue l’iter parlamentare e si appresta all’approvazione anche da parte del Senato. Dopo quelli introdotti dalla Camera, in Commissione Finanze del Senato sono stati approvati ulteriori emendamenti che costringeranno a un ulteriore e finale passaggio alla Camera, prima del varo definitivo. Le tempistiche prefissate prevedono l’approvazione prima della chiusura estiva del Parlamento e, quindi, salvo intoppi, il testo dovrebbe essere licenziato definitivamente entro il 10 agosto. Al di là dei pronostici sul rispetto delle tempistiche, la certezza è che il lavoro sta andando avanti e la legge delega sta ormai assumendo i suoi contorni definitivi. Tra le modifiche introdotte dal Senato si segnalano alcuni emendamenti che prevedono: - la revisione (e non più, come scritto nel testo originario, il superamento) degli ISA con l’obbligo, però, di rendere noti i modelli e le istruzioni almeno 60 giorni prima della scadenza; - l’introduzione di alcune premialità per i contribuenti “virtuosi” ovvero coloro che hanno il rischio fiscale certificato da un professionista abilitato; - la possibilità di pagare le imposte con ulteriori strumenti tra cui l’addebito diretto in conto corrente. Inoltre, ulteriori novità interessano le imposte doganali, la digitalizzazione e la semplificazione del Fisco. Revisione degli ISA Con un emendamento approvato in Commissione si modifica l’intervento della delega in materia di ISA. Per capire meglio la portata della modifica, si ricorda che l’art. 14, comma 1, del disegno di legge, nella sua versione originaria, prevede la razionalizzazione, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, degli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti. Il Senato interviene proprio sulla parte finale di questa norma sostituendo la previsione “in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità” con “in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità”. Pertanto, si assiste a un cambio di rotta, secondo il quale, gli ISA resteranno in vigore seppure con alcune semplificazioni. Quali saranno queste semplificazioni, per ora, non è dato saperlo: occorrerà, infatti, attendere l’emanazione dei decreti delegati. L’unico dato certo, oltre a quanto detto sopra, è che, in base a un altro emendamento viene esplicitamente previsto che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi non più con “congruo anticipo” ma con “un anticipo non inferiore a 60 giorni”. Tale novità, si ricorda, non interessa solo i modelli relativi agli ISA, ma tutta la modulistica prescritta per gli adempimenti degli obblighi dichiarativi e di versamento. Regime premiale con certificazione del rischio fiscale Una ulteriore novità introdotta dal Senato riguarda i contribuenti virtuosi. Si tratta dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale venga certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili. Per questi soggetti vengono previste le seguenti agevolazioni: - l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente; - la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini delle imposte dirette (art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973) e IVA (art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972) Tali vantaggi non hanno effetto nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente. Inoltre, rimanendo sempre in tema di premialità, con un altro emendamento viene prevista l'esclusione delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali. Le altre modifiche Adempimento collaborativo per soggetti con elevata capacità patrimoniale Con un altro emendamento approvato si stabilisce l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Per questi soggetti inoltre si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, previste per la generalità dei contribuenti, in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali. Versamento delle imposte Si ampliano anche le modalità di versamento delle imposte. In particolare, accanto alle tradizionali forme di pagamento delle imposte, si introduce la facoltà di utilizzare un rapporto interbancario diretto (Rid), ovvero altre tipologie di pagamento che saranno esplicitate, in maniera più dettagliata, con i decreti delegati. Servizi digitali per i contribuenti Sempre in tema di semplificazione del Fisco, viene modificata la norma che prevede l’incremento dei servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l’interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati. In particolare, viene aggiunta la possibilità ottemperare agli adempimenti anche direttamente via web. Regime doganale Infine, una modifica degna di rilievo riguarda il regime doganale. Con un emendamento approvato, infatti, si punta a rivedere, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione Europea, come previsto all'art. 143, paragrafo 1, lettera d), direttiva n. 2006/112/CE, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione Europea, nonché del regime dei dazi. Il tutto deve avvenire nel rispetto della normativa unionale e delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti.