Con congruo anticipo sulla tabella di marcia, l’Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei contribuenti la comunicazione delle somme dovute a seguito dell’adesione alla definizione agevolata “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. L’articolo 4 del Decreto Legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87, ha disposto il differimento dei principali termini relativi alla procedura di definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo. In particolare con tale provvedimento è stato disposto, progressivamente: il differimento dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023 del termine di adesione; il differimento dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023 del termine di pagamento delle somme complessivamente dovute o, in caso di opzione per il pagamento rateale, della prima rata del piano di versamento, pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute. Tale ultima comunicazione viene inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza, nonché è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione. Orbene i primi contribuenti, proprio in queste ore, stanno ricevendo la comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della Legge n. 197 del 2022. Come nelle precedenti edizioni con essa l’Amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente il debito da assolvere, con indicazione delle rate e degli interessi di dilazione, pari al 2 per cento annuo, applicati con decorrenza dal 1° novembre 2023. Sempre con tale comunicazione l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica al contribuente l’eventuale diniego della domanda di adesione, con evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata. Tale diniego costituisce un atto autonomamente impugnabile, per i crediti tributari innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, per gli altri crediti innanzi alla competente autorità giudiziaria ordinaria. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato secondo le modalità tassativamente elencate all’articolo 1, comma 242, dell’ultima manovra di bilancio: mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore, con le modalità determinate dall'agente della riscossione presenti nell’apposita sezione del portale; mediante moduli di pagamento precompilati (modulo di pagamento PA), che l'agente della riscossione allega alla comunicazione delle somme dovute; direttamente presso gli sportelli dell'agente della riscossione. E’ escluso, invece, il versamento degli importi dovuti mediante le deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24). Esclusa, di conseguenza, anche la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti presenti sul cassetto fiscale del contribuente (Risposta n. 372 del 2023). In caso di versamento rateale la comunicazione riporta i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate. Prima della scadenza dell’undicesima rata, come accade ordinariamente con i piani di pagamento rateale, l’agente della riscossione invierà al contribuente gli ulteriori moduli di pagamento da utilizzare. Inoltre, in caso di smarrimento, sul portare è stato attivato un apposito servizio per scaricare gli eventuali duplicati. Con lo stesso applicativo, nel caso in cui il contribuente intenda effettuare il pagamento solo per alcuni carichi indicati nella domanda di adesione, sarà possibile recuperare i moduli di pagamento aggiornati alle somme da versare. Al fine di evitare indesiderate azioni esecutive, per i carichi esclusi sarà necessario provvedere al pagamento ovvero, in caso di preesistente dilazione, proseguire nel piano di versamento. Non c’è fretta di pagare. Ai sensi dell’articolo 1, comma 240, della Legge n. 197 del 2022 già con la mera presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Il pagamento integrale delle somme dovute , invece, risulta ancora decisivo per la cancellazione di fermi amministrativi e ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda di adesione. Non preoccupatevi se la comunicazione attesa non è ancora arrivata. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha tempo fino al 30 settembre 2023 per rendere disponibili i moduli di pagamento. Si consiglia, comunque, di monitorare l'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.