Con una norma di interpretazione autentica l’articolo 36-bis del decreto Lavoro, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023, chiarisce la portata della locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", contenuta alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, ricomprendendovi anche i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono determinate mansioni. Più specificatamente il nuovo art. 36-bis dispone che “la locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste con mezzo sia meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza. Come anticipato, stante al tenore letterale, la disposizione di cui all’articolo 36-bis è posta in termini di interpretazione autentica; la stessa ha, quindi, effetto retroattivo. Tale disposizione amplia di conseguenza il novero di mansioni per cui è possibile utilizzare il contratto di lavoro intermittente – noto anche come Job on call o lavoro a chiamata – negli impianti di trasporto a fune. Appare utile rammentare, infatti, che ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. n. 81/20215 il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato: per le esigenze individuate dai contratti collettivi; in mancanza di contratto collettivo, per i casi individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in ogni caso, con soggetti con meno di 24 anni di età - purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno – e con più di 55 anni. Poiché il DM in questione non è ancora stato emanato, l’Ispettorato del Lavoro, con risposta ad interpello n. 10/2016, ha precisato che il occorre far riferimento al D.M. del 23.10.2004 - emanato in forza della previgente normativa - ai sensi del quale “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”. Il DM del 2004 è, infatti, da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all’art. 55, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 a mente del quale “sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti”. Infine, si ricorda che il contratto di lavoro intermittente è in ogni caso vietato: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; infine, ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.