Con la circolare n. 75 del 3 agosto 2023 l'INPS illustra le novità normative in tema di prestazioni occasionali introdotte nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti e dei parchi divertimento. L’articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, modificando l’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, ha introdotto un nuovo regime per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, che abbiano alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori a tempo indeterminato. A tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati: - 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere; - 96.04.20 Stabilimenti termali; - 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi; - 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie. Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. Si evidenzia che il codice 93.21.01 deriva, in seguito all’aggiornamento compiuto dall’Istat nel 2022, dal codice 93.21.00 “Parchi di divertimento e parchi tematici”; gli utilizzatori operanti in tale settore dovranno aggiornare presso il Registro delle imprese il codice dell’attività. Si ricorda che, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Limite dimensionale Per effetto delle modifiche normative introdotte dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge) possono accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Limite economico Per effetto delle modifiche normative introdotte dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, a decorrere dall’anno civile 2023 (1° gennaio – 31 dicembre), possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale ed erogare compensi fino a 15.000 euro nei confronti della totalità dei prestatori. Per completezza di informazione, si ricorda che ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori – di cui alla novellata lettera b) del comma 1 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017 - la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori: 1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; 3) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 4) percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (cfr. l’art. 54-bis, comma 8, del decreto-legge n. 50/2017). Rimangono fermi gli altri limiti economici di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017. Si riepilogano, pertanto, i limiti economici per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento: - per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; - per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro; - per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Aggiornamento della registrazione degli utilizzatori sul servizio “Contratto di prestazione occasionale” Per effetto dell’entrata in vigore della novella normativa di cui all’articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, il servizio dell’INPS “Contratto di prestazione occasionale” sarà implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, selezionabile da parte degli utilizzatori che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco 2007 indicati in precedenza. Tale nuova funzionalità sarà disponibile a decorrere dal 9 agosto 2023. Nel caso in cui l’utilizzatore che opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento sia già registrato nel servizio “Contratto di prestazione occasionale”, l’aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al momento del primo accesso. Qualora l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate a titolo di compenso in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno civile. A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso: utilizzatore X – classificato quale “altro utilizzatore” – ha erogato nei confronti della totalità dei prestatori, nel corso dell’anno civile 2023, 7.000 euro (rispetto al limite massimo di 10.000 euro); in seguito alla classificazione nella sezione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento” potrà utilizzare ulteriori 8.000 euro, nel rispetto del limite massimo di 15.000 euro. Analogamente, nel caso risulti che la classificazione nella sezione delle “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento” non sia più conforme al codice Ateco 2007 indicato, l’utilizzatore non avrà più accesso alla predetta sezione, ma dovrà riclassificarsi in altra sezione in relazione all’attività economica svolta. In tale caso, qualora nel corso dell’anno civile sia stato già raggiunto il limite massimo di 10.000 euro erogabili, quale compenso complessivo nei confronti della totalità dei prestatori, non sarà possibile l’inserimento di ulteriori prestazioni di lavoro occasionale per il medesimo anno civile. A tale fine, si riporta il seguente esempio: utilizzatore Y – classificato quale “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento” – ha erogato nei confronti della totalità dei prestatori, nel corso dell’anno civile 2024, 14.500 euro (rispetto al limite massimo di 15.000); in presenza di cambiamento del codice Ateco2007 relativo all’attività principale, si riclassifica nella sezione “altro utilizzatore” e non potrà inserire per l’anno 2024 prestazioni in quanto è stato già raggiunto il limite massimo di 10.000 euro previsto per tutti gli altri utilizzatori.