Con la circolare n. 73 del 3 agosto 2023, l'INPS ha dettato le istruzioni operative in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) conseguenti all’emergenza climatica. Il decreto–legge n. 98/2023, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” contiene, in particolare, due disposizioni con le quali, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, si rende più agevole, per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) e per quelli tutelati dalla Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi metereologici avversi. Settori edile, lapideo e dell’escavazione L’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni - rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) - per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Si evidenzia che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi. Si ricorda che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non trova applicazione il principio generale, previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti in esame, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023, confermando la disposizione già contenuta all’articolo 13, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, stabilisce che, per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo le misure e i criteri declinati dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Infine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Aspetti contributivi I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015. L’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023 ribadisce, infatti, l’applicazione del principio generale di cui al comma 3 dell’articolo 13 del D.lgs n. 148/2015 anche per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 dai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione, in quanto determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE). Conseguentemente, l’unica deroga alla disciplina generale di cui al D.lgs n. 148/2015 attiene all’esclusione delle sospensioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai sensi dell’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023 ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti, previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, i periodi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023 rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile. Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015. Si rammenta, infine, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 98/2023, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa. Modalità operative Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità. Modalità di esposizione del conguaglio Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro medesimi dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’INPS tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale. Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L142”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art.1 - DL 98/23”. Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il codice di conguaglio già in uso “L038”. In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni. Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto Per quanto attiene la compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro dovranno attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento della prestazione ai lavoratori. Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) L’articolo 2 del decreto–legge n. 98/2023 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. Si ricorda che, in base alla disciplina a regime, recata dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di CISOA spetta agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro, solamente in caso di sospensione dell’attività lavorativa, entro il limite massimo di 90 giorni nell’anno. La previsione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 89/2023 deroga, quindi, ancorché per un periodo temporaneo, alla disciplina di carattere generale, consentendo, così, ai datori di lavoro agricoli l’accesso al trattamento di CISOA anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa nel solo caso di domanda per avversità atmosferiche e con riferimento ai soli operai a tempo indeterminato. Il medesimo articolo 2 del decreto-legge in esame stabilisce altresì che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dal menzionato articolo 8 della legge n. 457/1972. Da ultimo, si precisa che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA in commento le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa si è regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA. Modalità di presentazione della domanda Ai fini della presentazione delle domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Le suddette istanze dovranno essere presentate a fare tempo dal 10 agosto 2023. Conseguentemente, il termine per la trasmissione delle stesse, per periodi di riduzione decorrenti dal 29 luglio 2023 al 9 agosto 2023, è fissato al 25 agosto 2023. Le domande per periodi di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno, invece, essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione. Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità, indicando la causale ordinaria “eventi atmosferici”. Autorizzazioni e modalità di pagamento Si evidenzia che, in conseguenza di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto–legge n. 98/2023, le domande riferite ai trattamenti disciplinati dal medesimo articolo (riduzioni orarie per intemperie stagionali), in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 457/1972, sono autorizzate direttamente dall’INPS, con provvedimento a cura del Direttore della struttura territorialmente competente. I trattamenti di CISOA in parola sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’INPS. Si precisa che, per le domande aventi a oggetto sospensioni giornaliere dell’attività lavorativa per intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, la potestà decisoria permane, invece, in capo all’apposita Commissione provinciale prevista dal menzionato articolo 14 della legge n. 457/1972. Modalità di esposizione nel flusso UniEmens/Posagri della parte di giornata lavorata Come chiarito, il trattamento di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” presuppone una diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso UniEmens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall’evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente i seguenti elementi: <CodicePartTime-GOR>: 7 (indicante le giornate a orario ridotto); <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate; <DichGOR> flag con valore “S”. Per le prestazioni di CISOA con causale “eventi atmosferici” riferite a sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata, permangono le consuete modalità di compilazione del flusso Uniemens/Posagri. Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto Per il pagamento diretto della prestazione di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”, i datori di lavoro dovranno utilizzare, come di consueto, l’apposito modello “SR43”.