È entrata in vigore lo scorso 1° luglio la tanto attesa riforma dello sport che, tra le tante novità, riscrive integralmente la disciplina fiscale applicabile ai compensi e ai rimborsi spese. Viene, infatti, superato il particolare regime previsto dell’art. 67 co.1 lett. m) del TUIR e viene introdotta, per tutti i rapporti di lavoro svolti nell’ambito del dilettantismo, una sorta di franchigia esente fino a 15.000 euro da un punto di vista fiscale e al cui superamento troveranno applicazioni le ordinarie regole di calcolo delle imposte a seconda del reddito conseguito dal soggetto sulla base della tipologia contrattuale. Anche al fine di coordinamento tra quanto previsto fino al 30 giugno e le nuove regole in vigore dal 1° luglio 2023, in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe è stato previsto che l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per l’anno 2023 non può superare l'importo complessivo di euro 15.000 considerando quanto percepito fino al 30 giugno e quanto percepito dal 1° luglio in poi. La disciplina fiscale fino al 30 giugno 2023 Fino al 30 giugno 2023, ai compensi percepiti trovava applicazione l’art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR ai sensi del quale si considerano redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche. Il successivo art. 69, co. 2, stabiliva un limite di esenzione ovvero che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro prevedendo, inoltre, una esenzione per i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. La norma trovava applicazione con particolare riferimento ai compensi inerenti all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, erogati da C.O.N.I., federazioni sportive nazionali, unione nazionale per l'incremento delle razze equine (unire), enti di promozione sportiva e qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciuto dai soggetti di cui sopra. La disposizione, inoltre, si applicava ai compensi percepiti nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Le regole in vigore dal 1° luglio 2023 A decorrere dal 1° luglio 2023 cambia integralmente il regime. Sparisce, infatti, il concetto di redditi diversi e la regola generale è che la tassazione “segue” il reddito conseguito sulla base della tipologia contrattuale. Pertanto, per i lavoratori autonomi, il reddito sarà considerato come reddito da lavoro autonomo, per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi e per quelli amministrativo - gestionale il reddito sarà reddito assimilato a lavoro dipendente e infine, per i lavoratori dipendenti, il reddito sarà quello da lavoro dipendente. Ma viene previsto però un regime particolare ovvero una soglia di esenzione - beneficio per la sola area del dilettantismo. Infatti, l’art. 36, co, 6 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Il limite dei 15.000 euro annui va inteso per percipiente e una volta superata la franchigia dei 15.000 euro, il reddito del percipiente sarà da assoggettare a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali oltre le addizionali regionali e comunali. La norma prevede inoltre che al fine dell’applicazione del beneficio in capo al lavoratore sportivo, questo dovrà autocertificare, al momento dell’incasso del compenso, l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare allo scopo di verificare il superamento delle soglie di esenzione previdenziali e fiscali. Lavoratori autonomi Per i lavoratori autonomi nell’ambito del dilettantismo il reddito percepito sarà da considerare come reddito da lavoro autonomo (con regime ordinario o forfettario) con applicazione dell’esenzione fino all’importo complessivo annuo pari ad euro 15.000. Si ricorda che qualora il compenso dovesse superare la franchigia esente su base annua di 15.000 euro, per la parte che eccede l’art. 25, D.P.R. n. 600/1973 prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, di importo forfettario pari al 20%, che al momento della predisposizione della relativa dichiarazione saranno scomputate dall’imposta complessiva dovuta. Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva e amministrativo gestionali Per i titolari di contratti di collaborazione sportivo e amministrativo gestionali nell’ambito del dilettantismo, il reddito percepito sarà da considerare come reddito assimilato a lavoro dipendente con applicazione dell’esenzione fino all’importo massimo di 15.000 euro annui. Si ricorda che il contratto di collaborazione coordinata e continua risulta essere la forma presunta di rapporto nell’ambito del dilettantismo sportivo e che, ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche. La norma di raccordo per il solo anno 2023 Al fine di conciliare la coesistenza di due regimi fiscali differenti nel medesimo anno di imposta 2023, in sede di conversione in legge del D.L. n. 198/2022 (decreto Milleproroghe) con la l. n. 14/2023 è stato introdotto l’art. 51, co.1 bis al D.Lgs. n. 36/2021 ai sensi del quale per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m), del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917/1986, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, c. 6, del D.Lgs. n. 36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000. Rapporto di lavoro subordinato nel settore professionistico Per quanto riguarda il rapporto di lavoro subordinato nel settore professionistico, il reddito percepito sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, oltre le addizionali regionali e comunali. Non sono previste soglie di esenzione in quanto l’agevolazione fiscale per il settore dilettantistico, prevista nel comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2021, non si applica al settore professionistico. Viene, invece, prevista l’applicazione della tassazione separata ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’art. 17 del TUIR per le indennità di fine rapporto derivanti da uno specifico Fondo che Federazioni, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione sportiva possono costituire ai fini di un trattamento di fine rapporto al termine dell’attività sportiva. Viene però previsto un regime fiscale agevolato per il settore professionistico ma fino a 23 anni. In particolare, al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Il beneficio trova applicazione, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro. Adempimenti fiscali delle società sportive I sostituti d’imposta, compresi gli enti sportivi dilettantistici, se effettuano le ritenute sui redditi a norma degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600/1973 sono obbligati a rilasciare un’apposita Certificazione Unica, valida anche ai fini previdenziali, attestante l’ammontare complessivo delle somme e valori erogati nel corso dell’anno precedente, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. Oltre al Modello CU i sostituti d’imposta devono anche presentare il Modello 770 per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Tale adempimento risulta obbligatorio solo nell’ipotesi in cui l’associazione o la società sportiva abbia effettuato trattenute a titolo di sostituto d’imposta per compensi da lavoro sportivo superiori alla soglia di esenzione di 15.000 euro o a professionisti per il pagamento dei loro onorari.