In seguito alla procedura di liquidazione automatica (articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) o del controllo formale, qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi un errore inficiante la dichiarazione presentata dal contribuente, notificherà a quest’ultimo un avviso bonario. Secondo l’art. 2, D.Lgs. n. 462/1997, le somme derivanti dai controlli automatici, ovvero dai controlli eseguiti dagli uffici, effettuati sia ex art. 36-bis sia (ai fini IVA) ex art. 54-bis, vengono direttamente iscritte a ruolo. Per evitare ciò il contribuente potrà fornire la documentazione per ottenere il ritiro o la riduzione della pretesa, oppure versare il dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero da quella definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute (a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta). In quest’ultimo caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotte a 1/3 e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Come procedere al pagamento degli avvisi bonari Si potrà optare per: - l’integrale versamento delle somme dovute, entro 30 giorni, oppure - la rateizzazione del dovuto in massimo 20 rate trimestrali, di pari importo (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997). La prima rata dovrà essere corrisposta entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. È bene ricordare che le rate trimestrali, nelle quali il pagamento è dilazionato, scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Il mancato pagamento della prima rata ovvero di una delle altre rate (diversa dalla prima), comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. La decadenza dal piano rateale è però esclusa (art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973) in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. Tale disposizione si applica anche al caso di versamento in un’unica soluzione delle somme dovute in seguito al controllo automatizzato. Per quanto riguarda invece i controlli formali, il comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 462/1997 dispone che le somme che, a seguito di tali controlli effettuati ai sensi dell’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, risultano dovute a titolo di imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’esito del controllo. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto a 2/3 e gli interessi sono dovuti sino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Avvisi bonari: stop agostano dei pagamenti Giunti al periodo estivo, è bene rammentare come il comma 17 dell’art. 7-quater, D.L. n. 193/2016 dispone la sospensione dal 1° agosto sino al 4 settembre 2023 dei termini per il pagamento delle somme contenute appunto negli avvisi bonari di cui agli articoli 2 e 3, D.Lgs. n. 462/1997 e all’art. 1, comma 412, legge n. 311/2004, nonché di quelle inerenti alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Occorre però precisare che la sospensione riguarda esclusivamente il pagamento: - dell’intero importo ovvero - della prima rata, ma non delle rate successive alla prima. Infatti, la norma è chiara e fa riferimento alla sospensione dei termini di 30 giorni “per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata”. Di conseguenza, le rate successive alla prima, scadenti nel periodo temporale di sospensione, dovranno essere versate regolarmente entro i termini previsti. Sospensione estesa per le zone alluvionate I soggetti che al 1° maggio 2023 erano residenti o avevano la sede in uno dei territori di cui all’allegato 1 del D.L. n. 61/2023, interessanti dall’alluvione che aveva colpito le zone dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, i termini di pagamenti riguardanti qualsiasi atto risultano sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023. Quindi le rate successive alla prima, se scadenti dal 1° maggio al 31 agosto, dovranno essere pagate entro il 1° settembre 2023. In caso di avvisi bonari, la ripresa dei termini avverrà dal 5 settembre 2023, siccome si deve considerare anche la pausa estiva (FAQ del 28 giugno 2023).