Con la risposta n. 417 del 4 agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA dei diritti di ingresso alle mostre di oggetti d'arte di nuova realizzazione. Le mostre rientrano tra le attività spettacolistiche di cui all'articolo 74-quater del Decreto IVA, mutuandone le modalità di certificazione dei corrispettivi [cfr. in particolare, punto 5) della Tabella C, allegata al Decreto IVA, che comprende espressamente tra le attività spettacolistiche "Mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali (...)"]. Ciò premesso, per l'articolo 10, primo comma, n. 22), del citato Decreto sono esenti da IVA "le prestazioni (...) inerenti alla visita a musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, (...) e simili". Con l'espressione "simili" il legislatore ha inteso riconoscere l'esenzione oltre che alle visite di luoghi, quali musei e gallerie espressamente indicati, anche a quelle manifestazioni della cultura le cui prestazioni siano equipollenti. L'importante è che siano rispetti tutti i requisiti indicati nella risoluzione n. 85/E del 2004 quali elementi necessari per applicare l'esenzione in commento, ossia: 1) l'esposizione deve riguardare quadri, fotografie o altri beni di rilevante utilità sociale e culturale, oggetto di visita da parte del pubblico, in spazi appositi; 2) lo scopo dell'esposizione deve essere divulgativo e quindi di promozione della conoscenza (storica, artistica ecc.); 3) l'esposizione deve essere caratterizzata dall'assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti. L'Amministrazione finanziaria ha già avuto modo di chiarire che l'"assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti" sussiste quando l'esposizione è finalizzata esclusivamente alla divulgazione e non anche alla commercializzazione delle opere artistiche ivi esposte (cfr., in particolare, la risoluzione n. 461079 del 20 novembre 1987, richiamata dalla risoluzione n. 85/E del 2004). Sul punto, le Entrate chiariscono che la divulgazione spontanea tramite "social" delle opere artistiche da parte dei visitatori non costituisce di per sé un ostacolo all'applicazione dell'articolo 10, primo comma, n. 22), del Decreto IVA. È invece di ostacolo l'assenza di una rilevante utilità sociale e culturale dell'esposizione e delle opere ivi esposte, dovendo essere finalizzate alla promozione della conoscenza (storica, artistica ecc.). In altri termini, affinché si possa ritenere applicabile il regime di esenzione in esame, non è sufficiente esporre in spazi appositi le proprie creazioni, in assenza dei dichiarati scopi speculativi, ma occorre altresì che il servizio prestato abbia una certa rilevanza culturale e sociale. Secondo la risoluzione n. 30/E del 23 aprile 1998, l'esenzione "oggettiva" IVA di cui all'articolo 10, primo comma, n. 22), del Decreto IVA "... opera ogni qual volta vengono esposti in spazi appositamente predisposti, quadri, fotografie, stampe, statue, di autori di chiara fama, con scopo unicamente divulgativo, prescindendo dal carattere permanente o meno della manifestazione o dal soggetto pubblico o privato che la realizza". Quanto a dire che la ratio dell'esenzione IVA in commento risiede nella volontà di incentivare - per il tramite delle mostre - la divulgazione e la promozione della conoscenza unicamente di quei beni che abbiano rilevante utilità sociale e culturale e che siano state realizzate da autori di chiara fama. L'Amministrazione finanziaria rammenta, infine, che per un costante e ormai consolidato principio della giurisprudenza unionale, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all'articolo 132 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA) devono essere interpretati restrittivamente, in quanto deroghe al principio generale stabilito dall'articolo 2 della medesima Direttiva. In conclusione, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 22), è necessaria la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla stessa disposizione, così come indicati dalla richiamata risoluzione n. 85/E del 2004.