Dal 1° gennaio 2024 la Svizzera è fuori dalla black list. È quanto previsto dal D.M. 20 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2023, n. 175, con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze dispone l’eliminazione della Svizzera dall’elenco di cui all’art. 1, D.M. 4 maggio 1999 recante l’individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato. Tale modifica trova il suo fondamento legislativo nell’art. 12, comma 3, legge n. 83/2023, che demanda a un apposito decreto, da emanarsi entro il 31 luglio 2023, l’eliminazione della Svizzera dall’elenco di cui al D.M. del 1999. L’effetto più immediato derivante dalla modifica legislativa riguarda senza dubbio le norme inerenti alla residenza fiscale delle persone fisiche di cui all’art. 2 TUIR e, nello specifico, il venire meno dell’inversione dell’onere della prova disposto dal comma 2-bis dell’art. 2. Base imponibile e residenza fiscale delle persone fisiche L’art. 3 TUIR individua il criterio per determinare la base imponibile delle persone fisiche a cui applicare imposta (IRPEF), disponendo che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato sono assoggettate a tassazione per i redditi ovunque prodotti, in Italia e all’estero, ossia secondo un criterio di tassazione “mondiale” (worldwide principle). Diversamente, le persone fisiche residenti all’estero sono tassate nel territorio dello Stato solo per i redditi che si considerano ivi prodotti (criterio della tassazione territoriale). Per individuare i redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti l’art. 23 TUIR detta specifici criteri di collegamento. Tanto premesso, qualsiasi indagine in merito alla territorialità dei redditi e al loro regime di tassazione implica una preventiva valutazione della residenza fiscale del percipiente. I criteri di individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono dettati dall’art. 2 TUIR che, dopo aver disposto al comma 1 che i soggetti passivi d’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, stabilisce, al successivo comma 2, che ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate ivi residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, alternativamente: - sono iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente (requisito formale) - hanno il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 43, comma 1, c.c. (requisito sostanziale) - hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 43, comma 2, c.c. (requisito sostanziale). Affinché sussista la residenza fiscale nel territorio dello Stato è necessario che almeno una delle tre condizioni sia verificata per la maggior parte del periodo d'imposta, vale a dire per un periodo pari ad almeno 183 o 184 giorni anche non continuativi (elemento temporale). Con riferimento ai criteri idonei per l’individuazione della residenza fiscale, la C.M. n. 304/E del 2 dicembre 1997 ha chiarito che “la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici. Da ciò discende che l’aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l’aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente”. Coordinamento tra diversi criteri di residenza In assenza dell’iscrizione all’anagrafe o in presenza di iscrizione all’AIRE occorre in ogni caso verificare se vi è la residenza o il domicilio “sostanziale” in Italia. Nonostante il trasferimento effettivo all’estero, la mancata “disiscrizione” all’anagrafe potrebbe determinare l’attrazione della residenza in Italia. La presunzione legale relativa di residenza in Italia In chiave antielusiva, l’art. 2, comma 2-bis, TUIR introduce una presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia, per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata individuati con D.M. 4 maggio 1999. Intervenendo in materia, l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 140/E/1999, ha fornito, in chiave interpretativa ma non esaustiva, alcuni esempi che possono permettere al contribuente di superare questa presunzione legale relativa. In particolare, il soggetto passivo potrà dimostrare all’Amministrazione finanziaria di essere realmente stabilito all’estero mediante la fornitura della documentazione che provi: - la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale sia dell’eventuale nucleo familiare; - l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero; - lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità; - la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione; - la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero da e per l’Italia; - fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel Paese estero; - l’eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese d’immigrazione; - l’assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, etc.; - la mancanza nello Stato di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo. Per effetto dell’introduzione di tale presunzione viene, quindi, disposta una inversione dell’onere della prova a carico del contribuente: in altri termini nel caso in cui un cittadino italiano abbia trasferito la propria residenza fiscale in un Paese a fiscalità privilegiata, e la stessa sia contestata dall’Agenzia delle Entrate - riconducendo di conseguenza la residenza nel territorio dello Stato, con conseguente tassazione in capo al medesimo di tutti i redditi da questi ovunque prodotti - spetta al contribuente dimostrare (integrando da un punto di vista sostanziale il mero adempimento formale dell’iscrizione all’AIRE) che in quello specifico anno d’imposta non era domiciliato o residente nel nostro Paese. In altri termini, l’onere probatorio si sostanzia nella dimostrazione del trasferimento della residenza all’estero. Ora, per effetto dell’eliminazione della Svizzera dalla lista dei Paesi a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999, in caso di trasferimento della residenza in tale Stato da parte di un cittadino italiano non incomberà più su questo l’onere di dover provare la propria residenza all’estero. Nel caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria della residenza fiscale, sarà la stessa Amministrazione a dover fornire gli elementi di prova. Non solo. In caso di contestazione di fenomeni di “doppia residenza fiscale” troverà applicazione la normativa convenzionale. L’art. 4, paragrafo 2, della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi stipulata tra Italia e Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, prevede che quando una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua residenza è determinata secondo le seguenti tie breaker rules, poste rigorosamente in ordine gerarchico: a) la persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Quando ne dispone in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente di quello nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente in quello in cui soggiorna abitualmente; c) se la persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha lanazionalità; d) se la persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. Svizzera fuori dalla black list: quali altri effetti? L’eliminazione della Svizzera dall’elenco del D.M. 4 maggio 1999 non farà più scattare dal 1° gennaio 2024: - il raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni relative agli investimenti e alle attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiata e per le violazioni sul monitoraggio fiscale (art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78/2009); - il raddoppio delle sanzioni per le violazioni dell’obbligo sul monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW).