Il Decreto Legge “Omnibus” approvato nel corso del Consiglio dei Ministri n. 47 del 2023 ha toccato anche il Superbonus. Come ampiamente ipotizzabile, e confermando le voci circolate nelle ultime settimane, l’ultima disposizione normativa prevede la proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare della speciale agevolazione sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari in contesti plurifamiliari, indipendenti e funzionalmente autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30 per cento. All’atto pratico il Governo si limita a concedere ai contribuenti tre mesi in più per sostenere le ultime spese agevolabili, le stesse che probabilmente sarebbero state sostenute entro i precedenti termini di vigenza fissati al 30 settembre 2023. Per il resto nulla cambia. La proroga, infatti, non muta il contesto normativo, nè le procedure necessarie per beneficiare dell’agevolazione. La nuova data del 31 dicembre 2023 rappresenta il termine ultimo entro il quale sostenere le spese, ben potendo i lavori continuare per concludersi nel periodo d’imposta 2024. Sempre in materia tributaria è necessario segnalare che con il medesimo provvedimento normativo viene introdotta un’imposta straordinaria a carico degli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), finalizzata a calmierare l’andamento dei tassi di interesse e l’impatto sociale derivante dall’aumento delle rate dei mutui. In particolare le maggiori entrate derivanti da tale imposta saranno destinate al finanziamento del fondo per i mutui sulla prima casa e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Sotto il profilo tecnico l’imposta sarà pari al 40 per cento del maggiore valore tra l’ammontare del margine d’interesse di cui alla voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, e l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.