L’articolo 16 comma 2 del DL n.63/2013 riconosce ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, pari al 50%, per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, il cd. bonus mobili. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è fruibile fino al 2024 con limiti di spesa differenziati; in particolare, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022, a 8.000 euro per l’anno 2023, mentre per l’anno 2024 è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di recupero del patrimonio edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. Condizioni per fruire della detrazione – La detrazione è collegata agli interventi, anche realizzati in economia: di manutenzione ordinaria; di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del TUE, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di bilancio 2022). La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa. Pagamenti - Per usufruire dell’agevolazione è necessario che i pagamenti siano effettuati mediante bonifico bancario, carta di credito o di debito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia, soggetto a ritenuta. La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento. Acquisti on line - È possibile fruire della detrazione anche per gli acquisti effettuati online. Nel caso in cui non sia stata richiesta la fattura al momento dell’acquisto, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 29/2013, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito, carte di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora). Inoltre, nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento sopra elencate. Documentazione da conservare - I documenti da conservare sono: ricevuta del bonifico ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito) documentazione di addebito sul conto corrente fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti. Limiti di detraibilità – Il limite di spesa è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell’intervento. Pertanto, un soggetto che esegue gli interventi su più unità immobiliari avrà diritto alla detrazione più volte. Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. Tuttavia, è possibile continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio. Trasmissione all’Enea – Entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo occorre inviare all’Enea i dati relativi all’acquisto di elettrodomestici. Tuttavia, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione. Indicazione in dichiarazione – La spesa per il bonus mobili sostenuta nel 2022 deve essere indicata nel rigo E57 del modello 730/2023 come segue: Colonna 1 e 3 (Numero rata): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata; Colonna 2 e 4 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 o nel 2022, e 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021.