Pur partendo dal presupposto che l'apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il legislatore ha riconosciuto un'eccezione per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali: per queste aziende, la riforma sancisce espressamente la possibilità di assumere apprendisti con contratti a termine, secondo le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Quella dell’apprendistato stagionale è una forma contrattuale di cui la legge ha delineato i tratti essenziali, demandando la definizione dei dettagli applicativi alla potestà regolamentaria dei contratti collettivi, con particolare rifermento a quei settori di attività contraddistinti da picchi stagionali. Si tratta della possibilità di impiegare l’apprendista soltanto per alcuni mesi e di completare il percorso formativo negli anni successivi, procedendo con la sommatoria di periodi di lavoro dislocati entro un arco temporale che può diventare anche molto lungo. Datori di lavoro stagionale - La norma esposta sul Testo Unico si rivolge ai “datori di lavoro” che svolgono la propria attività̀ in cicli stagionali, superando dunque il riferimento normativo che in precedenza limitava il campo di applicazione alle sole “imprese”: il campo di applicazione dell'istituto si estende dunque a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori. Possono essere considerati datori di lavoro stagionale tutte le aziende, imprenditori e non, che: abbiano, nell'anno solare, un periodo di chiusura al pubblico superiore ai settanta giorni continuativi o centoventi giorni non continuativi; non soddisfino tale requisito: per motivi contingenti, ad esempio in ragione di favorevoli condizioni di mercato; in forma strutturale, connessa allo svolgimento di una attività pur sempre stagionale ma lungo un ciclo più ampio di quello tassativamente previsto dalla legge. È stato infatti ribadito dal Consiglio di Stato che, durante i periodi di non apertura al pubblico, “potrebbero tuttavia svolgersi attività preparatorie o comunque connesse alle attività da svolgere”. Viene ampliato il riferimento alle ragioni di stagionalità̀, che non si riferiscono più unicamente alle attività̀ svolte in seno ad aziende considerate tipicamente stagionali, ma a specifiche e reali esigenze di carattere stagionale che possono presentarsi anche in aziende ad apertura annuale, ma che comunque si trovino ad operare in un mercato stagionale e siano, dunque, fortemente condizionate dalle fluttuazioni stagionali della domanda, quali ad esempio: piccole aziende che di norma operano avvalendosi in prevalenza della collaborazione dei soci e dei coadiutori familiari, ma che, durante il periodo di intensificazione stagionale dell’attività̀, si avvalgono anche di collaboratori assunti a tempo determinato; aziende di grandi dimensioni costrette ad effettuare periodicamente assunzioni a tempo determinato per fra fronte a consistenti variazioni stagionali della domanda; aziende che hanno mutato la propria organizzazione dotandosi di personale dipendente assunto a tempo indeterminato, ma che mantengono, tuttavia, nel mercato stagionale, una quota consistente delle proprie attività̀. Ruolo della contrattazione collettiva - La contrattazione collettiva, che ha disciplinato l’istituto in esame, prevede che l'apprendistato stagionale può essere utilizzato nel rispetto di precisi limiti e condizioni: tra la data di prima assunzione e quella di inizio dell'ultimo rapporto non devono passare più di 48 mesi di calendario; agli apprendisti, che abbiano prestato l’attività per una stagione, spetta il diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e deve essere esercitato per iscritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; nei periodi di lavoro dovrà essere comunque adempiuto l'obbligo di formazione, riproporzionando, in base alla durata del rapporto, il monte ore di formazione previsto in generale per gli apprendisti ordinari; si computano, nel periodo di durata massima del contratto, le eventuali prestazioni di breve durata svolte tra una stagione e l'altra.