In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore subordinato, è previsto il diritto del datore di lavoro di esercitare il potere disciplinare e adottare, se necessario, provvedimenti di natura sanzionatoria. Il potere disciplinare del datore di lavoro ha una finalità di tipo conservativo, volto a tutelare l’organizzazione aziendale e il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore: per questa ragione la sanzione disciplinare è sempre da considerarsi l’ultimo atto di una procedura (procedimento disciplinare) i cui termini e fasi sono precisamente fissati dalla legge e dai CCNL. L'inosservanza degli obblighi (diligenza, obbedienza e fedeltà) imposti al lavoratore nell'ambito dello svolgimento del rapporto di lavoro può essere considerato un inadempimento contrattuale e sanzionato dal datore di lavoro. Potere disciplinare - Il datore di lavoro ha il potere di applicare sanzioni disciplinari a seguito dell'inosservanza del dovere di diligenza, di obbedienza e dell'obbligo di fedeltà da parte dei dipendenti. La contestazione degli inadempimenti deve essere svolta con le modalità e le tempistiche previste dalla Legge e dai contratti collettivi. Per ogni infrazione qualificabile come inadempimento contrattuale, sono previste dai CCNL relative sanzioni disciplinari, proporzionali alla gravità. Il Regolamento disciplinare contiene l’insieme di regole rispetto alle quali il datore di lavoro intende determinare unilateralmente, nell’interesse della sua impresa, le disposizioni utili a regolamentare diversi aspetti dell’organizzazione del lavoro. Si tratta dunque di un atto unilaterale, nel senso che non richiede la necessaria partecipazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né il confronto con rappresentanti nominati o eletti dai dipendenti, che raccoglie disposizioni sostanzialmente normative, delle quali ciascun dipendente è tenuto ad una necessaria presa d’atto e alla conseguente attuazione obbligatoria nello svolgimento della propria prestazione lavorativa. Sanzioni disciplinari - Sono previste varie tipologie di sanzioni comminabili: Richiamo verbale: nel caso in cui i fatti contestati siano di particolare tenuità; Multa: la quale non può essere di importo superiore alle 4 ore della retribuzione base, e viene generalmente applicata nel caso in cui i fatti contestati siano gravi; Sospensione dal servizio e dalla retribuzione: la sospensione non potrà essere superiore a 10 giorni e viene applicata nel caso in cui i fatti contestati siano particolarmente gravi Licenziamento: extrema ratio nel caso in cui i fatti contestati risultino essere estremamente gravi e comunque tali da non permettere la prosecuzione del rapporto lavorativo. I comportamenti considerabili come infrazioni devono essere addebitati per iscritto al lavoratore tempestivamente, indicando con precisione luogo e data, e descrivendo il fatto nello specifico. Il lavoratore ha diritto a presentare le proprie giustificazioni e difese nei 5 giorni successivi alla ricevuta dell'addebito (o nel periodo più lungo stabilito dal CCNL). Successivamente, il datore di lavoro accettando o meno le difese del lavoratore può decidere se dare seguito al procedimento, e quindi all'irrogazione della sanzione. Regolamento disciplinare - Il regolamento disciplinare è costituito dall'insieme delle norme disciplinari, derivante dalle indicazioni del CCNL, dalla contrattazione collettiva aziendale e dai regolamenti interni, che deve essere affisso in un luogo accessibile a tutta la popolazione aziendale. Esso deve indicare i comportamenti che sono considerati infrazioni, le tipologie di sanzione applicabili e la procedura di contestazione delle infrazioni. Le norme contenute nel regolamento aziendale si giustificano in quanto ritenute funzionali all’efficace e ordinato andamento dell’organizzazione aziendale, sia dal punto di vista della produzione, sia da quello dello svolgimento dell’attività lavorativa. Il regolamento aziendale è, quindi, l’espressione del potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell’imprenditore che finisce per affiancarsi, ove adottato, al contratto collettivo nazionale e all’eventuale contratto collettivo aziendale (anche di prossimità), trattando in maniera specifica, adattandoli alle esigenze aziendali, aspetti che nella contrattazione collettiva possono essere trattati in maniera generica o marginale o che, in molteplici occasioni, non sono neppure affrontati in quanto considerati tradizionalmente estranei al momento partecipativo e di confronto sindacale oppure non sono accolti nella dialettica ordinaria delle relazioni di lavoro e industriali. Al fine del corretto esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro è necessario assicurarsi che: il codice disciplinare riporti i comportamenti vietati e le relative infrazioni nonché le procedure di contestazione; sia stata effettuata regolare pubblicazione del codice disciplinare in un luogo accessibile a tutti i dipendenti per ogni sede di lavoro. Requisito fondamentale prima della contestazione di qualsiasi illecito e dell’adozione di provvedimenti disciplinari è, infatti, che il codice disciplinare sia affisso antecedentemente la violazione. L’eventuale omissione non può essere sostituita da un’affissione successiva. L’onere della prova della regolare affissione del codice disciplinare aziendale è a carico del datore di lavoro. Il contenuto minimo di un buon regolamento disciplinare deve dunque contemplare le seguenti infrazioni: 1) in relazione all’obbligo di diligenza: Mancata o irregolare esecuzione della prestazione lavorativa richiesta; Ritardi ed assenza ingiustificate; Danneggiamento; Comportamenti vietati durante la malattia; 2) In relazione all’obbligo di Obbedienza: Comportamenti turbativi dell’organizzazione aziendale; Insubordinazione; Violazione delle norme igieniche; Violazione delle norme di scurezza; 3) in relazione all’obbligo di fedeltà Concorrenza con il datore di lavoro; Violazione del segreto professionale/industriale.