Come noto, numerose sono le possibili cause di esclusione dall’applicazione degli ISA. Tali cause rendono senza alcun dubbio il contribuente estraneo alle possibili conseguenze (positive e negative) che discendono dal “punteggio” di affidabilità fiscale, ma non sempre fanno venire meno gli obblighi di compilazione e allegazione al modello Redditi del modello ISA. Per quanto riguarda i modelli ISA 2023, sono esclusi dall’applicazione, e tuttavia obbligati alla compilazione, i contribuenti: multiattività; che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; che hanno aperto la partita IVA nell’anno 2021. Per tali contribuenti, quindi, è d’obbligo la compilazione del modello ISA, e la sua trasmissione in allegato al modello Redditi, ma non si rende necessario lo scaricamento del cd. “file dati ulteriori” XML, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel Cassetto Fiscale, posto che lo stesso è utile sono al calcolo dell’esito, che, come si è detto in questi casi, è comunque inapplicabile. Allo stesso modo, l’obbligo di compilazione del modello vale in tutti i casi nei quali viene addotta una causa di esclusione (tipicamente il “periodo di non normale svolgimento dell’attività”) che poi risulta essere non comprovata. Andiamo pertanto a ricordare quali sono le conseguenze in caso di omissione della compilazione degli ISA, previste dal comma 16 dell’articolo 9-bis del Decreto-legge n. 50 del 24/04/2017: “Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.” In sintesi, sia nel caso di omissione che nel caso di comunicazione inesatta o incompleta si rende applicabile una sanzione che va da 250 a 2.000 euro. Tuttavia, l’omissione può comportare conseguenze ben più importanti, oltre la già menzionata sanzione, posto che l’Agenzia delle Entrate può “procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Trattasi dell’accertamento induttivo, uno dei più pericolosi per i contribuenti, in quanto consente ai verificatori di prescindere in tutto ed in parte dalle risultanze contabili e di determinare il reddito mediante presunzioni anche non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Pertanto, il reddito presunto del soggetto accertato, attraverso l’accertamento induttivo può essere determinato sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti alla conoscenza degli uffici. La differenza tra i casi di omissione ed i casi di compilazione inesatta o infedele degli ISA è quindi sostanziale: nel primo caso può scattare l’accertamento induttivo (oltre alla sanzione), mentre nel secondo caso si rende dovuta la sola sanzione. Alla luce di quanto sovra esposto, l’omissione del modello ISA deve essere in ogni modo evitata, ed è importante ricordare che è possibile porre rimedio ad un errore compiuto in tal senso per il tramite della trasmissione di una dichiarazione integrativa. Occorre peraltro ricordare che l’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, tramite le comunicazioni di compliance, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Per porre poi rimedio ad errori ed omissioni in ambito ISA, è possibile ricorrere alla presentazione tardiva dei dati inizialmente omessi, o alla rettifica di quelli già trasmessi, potendo contenere la sanzione dovuta ricorrendo al ravvedimento operoso ex art. 13 del D.lgs. 472/97. Il ravvedimento può essere effettuato senza particolari limitazioni temporali, sino al termine per la notifica dell’atto di contestazione della sanzione. Trattandosi di sanzione non collegata al tributo, l’atto va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla commissione della violazione (art. 20 del D.lgs. 472/97). La presentazione oltre i termini del modello ISA consente al contribuente di far valere, ai fini della possibilità dell’inserimento dello stesso nell’elenco dei soggetti potenzialmente passibili di controllo in ragione del “punteggio conseguito”, il dato di più recente trasmissione. Pertanto, se per esempio l’ISA originario portava ad un risultato pari o inferiore al 6, ma quello trasmesso oltre i termini porta tale punteggio oltre soglia 6, il contribuente non viene inserito nelle liste dei soggetti “sotto osservazione”. Completamente diversi sono invece gli effetti per quanto riguarda l’eventuale accesso al regime premiale, posto che l’art. 9-bis co. 1 del DL 50/2017 statuisce espressamente che il grado di affidabilità fiscale del contribuente si vaglia “sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti”. In conseguenza di ciò, l’integrazione di qualsiasi elemento rilevante ai fini ISA successivamente al termine di presentazione della dichiarazione non consente comunque l’accesso al regime premiale.