Nell’apprendistato di primo livello è necessario che ci sia, da una parte, un legame tra l’attività che l’apprendista andrà a svolgere e, dall’altra, il titolo di studi che conseguirà. Questo è quanto emerge dal parere n. 1369/2023, con il quale l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha esaminato tale figura contrattuale, fornendo riscontro a un quesito, formulato da un proprio ufficio territoriale, circa la possibilità per uno studente minorenne, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco, soltanto se proveniente da un istituto scolastico alberghiero. Il contratto di apprendistato, in generale, rappresenta una particolare tipologia contrattuale che abbina la componente lavorativa a quella formativa. Il nostro ordinamento prevede tre tipologie di apprendistato in ragione dell’età dei soggetti coinvolti, della fonte di regolamentazione e del livello della componente formativa che sarà garantita al lavoratore. Nel parere in commento l’Ispettorato si concentra, in particolare, sul primo tipo di contratto, riservato ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, finalizzato al conseguimento di una qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore. In tal senso, il percorso è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale, svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione, sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 12/2022, ha ricordato come attraverso l’apprendistato di primo livello sia possibile assumere, mediante contratto, minori, che abbiano almeno compiuto 15 anni di età, nell’ambito di un percorso, denominato di “alternanza scuola lavoro”, dalla natura “duale”, realizzandosi in parte presso un’istituzione formativa, che eroga la “formazione esterna”, e in parte presso un’impresa, che eroga la “formazione interna”. Essendo rivolto a minori più di ogni altra tipologia contrattuale, l’apprendistato di primo livello ha una marcata vocazione formativa, la cui disciplina concreta è, pertanto, quasi interamente riservata alle Regioni. Proprio per individuare i livelli essenziali delle prestazioni e, quindi, della formazione, ai sensi dell’art. 46 del DLgs. 81/2015, sono stati definiti appositi standard formativi ai quali il contratto di apprendistato deve conformarsi e, soprattutto, mirare per la validità delle successive certificazioni della formazione erogata. Infatti, al termine del percorso di formazione in apprendistato, l’istituzione formativa di provenienza dello studente certifica le competenze acquisite dallo studente; ciò anche al fine dei titoli di studio che l’apprendista conseguirà al termine del proprio percorso (qualifica, diploma professionale, diploma di istruzione secondaria, certificato di specializzazione tecnica). Tale aspetto non è assolutamente di poco conto. Il quesito sottoposto all’attenzione dell’INL è stato formulato da un ufficio dell’Emilia Romagna, la cui regolamentazione dell’apprendistato di primo livello, in particolare di quello stagionale ex art. 43 comma 8 del DLgs. 81/2015, come sottolineato dallo stesso INL, non sembra porre vincoli per l’accesso al contratto di apprendistato stagionale, derivanti dall’iscrizione a uno specifico percorso di istruzione (nel quesito il dubbio verteva, in particolare, sulla necessità che lo studente da assumere mediante contratto di apprendistato con mansioni di cuoco provenisse da un istituto alberghiero). L’Ispettorato, tuttavia, sottolinea che l’assenza di particolari preclusioni in merito non consente al datore di lavoro e, correlativamente anche all’istituzione formativa di provenienza dello studente, di prescindere da qualsiasi valutazione circa l’attività che il lavoratore andrà concretamente a svolgere in azienda in ragione del contratto di apprendistato. Già il Ministero del Lavoro, nel manuale operativo allegato alla citata circolare n. 12/2022, ha sottolineato come datore di lavoro ed ente formativo, nelle fasi di consultazione prodromiche alla stipula del contratto di apprendistato, debbano necessariamente verificare la coerenza tra l’attività lavorativa e il titolo di studio. Del resto, tale aspetto rientra tra le informazioni che, ai sensi del DM 12 ottobre 2015, devono essere fornite all’apprendista e ai propri familiari se minorenne. Pertanto, sarà sempre necessaria una correlazione tra l’obiettivo formativo che l’apprendistato si prefigge e l’attività che lo studente andrà a svolgere. Naturalmente si dovrà sempre verificare la normativa regionale di riferimento, sebbene, a parere dello scrivente, il legame tra il titolo di studio e l’attività risulti un elemento quasi scontato e, in ogni caso, imprescindibile.