Con la risposta n. 418 del 16 agosto 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della Convenzione tra Italia e Germania nei confronti di una partenrship tedesca fiscalmente trasparente, in relazione alla plusvalenza da cessione di una partecipazione in società italiana. In base all'ordinamento interno, la plusvalenza conseguita da una società non residente, mediante la cessione di una partecipazione qualificata detenuta in una società residente in Italia, costituisce un reddito imponibile ai fini dell'IRES (cfr. articoli 73, comma 1, lett. d), 75, comma 1, 151, commi da 1 a 3, 23, comma 1, lett. f) e 67, comma 1, lett. c), del TUIR). Tuttavia, al fine di ripartire la potestà impositiva, occorre fare riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e la Germania. Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, di fatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 1973, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale. Il quesito posto dalla società istante riguarda proprio l'applicazione del Trattato ed è volto a conoscere quale soggetto possa invocare, con riferimento alla suddetta plusvalenza, l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, della Convenzione, in base al quale detto reddito dovrebbe essere imponibile soltanto in Germania (Stato di residenza). Detta disposizione, in particolare, stabilisce che "gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 (immobili, beni mobili di una stabile organizzazione, navi ed aeromobili, n.d.r.) sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente". Per quanto riguarda la possibilità di riconoscere i benefici convenzionali, si evidenzia che il Protocollo aggiuntivo della Convenzione Italia-Germania, paragrafo 2, afferma che "una società di persone è considerata residente dello Stato contraente in base all'articolo 4, paragrafo 1, qualora sia stata costituita in conformità della legislazione di detto Stato o abbia in tale Stato l'oggetto principale della propria attività. Tuttavia, le limitazioni al diritto di imposizione dell'altro Stato contraente contenute negli articoli da 6 a 23 sono applicabili soltanto nella misura in cui i redditi provenienti da questo Stato o il patrimonio ivi situato sono assoggettati all'imposta del primo Stato". La citata disposizione sulle società di persone inserita da Italia e Germania nella Convenzione è stata oggetto di un commento specifico nel Report OCSE del 1999 "The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships" ("Partnership Report"). Il Partnership Report afferma che i Trattati contro le doppie imposizioni normalmente non si applicano alle partnership, considerata la loro peculiare condizione di "trasparenza fiscale". Tuttavia, alcune Convenzioni prevedono clausole specifiche subordinate alla circostanza che il reddito dell'ente trasparente sia tassato in capo ai soci della partnership nello Stato dove ha sede il medesimo ente. Il Report cita proprio la disposizione contenuta nel Protocollo aggiuntivo della Convenzione Italia-Germania come esempio di clausola coerente con questo approccio. Fra l'altro, nel Report si evidenzia che la clausola in esame è basata sul presupposto che il reddito della partnership venga comunque interamente tassato nello Stato di residenza dell'ente (nel caso in esame, la Germania) e, pertanto, non generi fenomeni di doppia non imposizione o, più precisamente, di assenza di imposizione nello Stato della fonte (in questo caso, l'Italia) a fronte di assenza di imposizione nello Stato di residenza (la Germania). Nel caso di specie, l'Istante afferma che la holding è una società di persone costituita conformemente al diritto tedesco, che la stessa, come certificato dall'Amministrazione finanziaria tedesca, è un'entità fiscalmente trasparente il cui reddito è interamente imputato al limited partner (socio accomandante) responsabile limitatamente per le obbligazioni sociali, e che quest'ultimo, sempre in base a quanto certificato dall'Autorità tedesca, è un'entità residente in Germania ai fini della Convenzione. Come evidenziato dall'Istante, l'allocazione del reddito nei confronti delle socie, peraltro, si evince dal Partnership Agreement dove viene precisato che gli utili della partnership sono attribuiti al general partner (socio accomandatario), responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociali (anche questo munita di certificato di residenza fiscale in Germania ai fini convenzionali), in una percentuale fissa rispetto al capitale sottoscritto dello stesso, mentre la restante parte è attribuito al limited partner (socio accomandante). Tale soluzione è in linea con la prassi dell'Agenzia delle entrate, in particolare, con le risoluzioni n. 17/E del 2006 e n. 167/E del 2008 che, nell'accogliere l'approccio suggerito nel Partnership Report, si è sviluppata in relazione a fattispecie in cui non erano applicabili clausole speciali di tenore analogo a quella presente nel Protocollo della Convenzione Italia-Germania. In conclusione, l'articolo 13, paragrafo 4, della Convenzione risulta applicabile nei confronti della holding di diritto tedesco costituita in forma di Kommanditgesellschaft e la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione totalitaria sarà soggetta a imposizione esclusiva in Germania.