Nessun errore nella gestione della rottamazione: le cartelle trasmesse ai contribuenti in questi giorni e presenti nell'istanza per la definizione agevolata erano già in fase di notifica e non si poteva fermare la consegna. Altre invece sono state notificate perché a rischio decadenza. Questo è quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in merito alle segnalazioni avvenute in questi giorni di numerose notifiche di cartelle indicate dai contribuenti nelle domande della rottamazione quater. Per queste cartelle restano assolutamente validi tutti gli effetti della presentazione dell'istanza di adesione alla definizione ovvero, come previsto dall'articolo 1 comma 240 della legge 197/2022, l'impossibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (limitatamente ai debiti definibili) di avviare nuove procedure cautelari o esecutive, o di proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo (resteranno però in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda). Valido anche l'effetto sulla “fedina fiscale” dei debitori hanno aderito alla rottamazione. I contribuenti infatti, sempre relativamente ai carichi definibili, a seguito dell'invio dell'istanza non sono considerati inadempienti ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del dpr n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc). E' opportuno ricordare che le verifiche citate e disciplinate all'48-bis del dpr 602/73, prevedono l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica di controllare, prima di effettuare, a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a 5000 euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Qualora il beneficiario/fornitore dovesse effettivamente risultare inadempiente, la PA deve segnalare la circostanza all'agente di riscossore e procedere al preventivo pagamento di quest'ultimo. La comunicazione delle somme dovute Da inizio agosto l'Agenzia delle Entrate - Riscossione sta inviando ai debitori che hanno presentato istanza per l'adesione alla rottamazione, la comunicazione con le somme dovute indicando eventuali cartelle/avvisi/carichi esclusi dalla definizione. E' già possibile quindi in molti casi verificare se le cartelle trasmesse in questi giorni e presenti nell'istanza abbiano avuto il via libera del riscossore alla rottamazione o meno. Il rischio decadenza delle cartelle Mentre alcune cartelle risultavano già “in transito” nel periodo in sui era consentito presentare le istanze di adesione alla rottamazione altre dovevano comunque essere notificate dal riscossore pena decadenza. E' fondamentale ricordare infatti che, ai sensi dell'articolo 25 del dpr 602/1973, il concessionario, a pena di decadenza, deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato entro il 31 dicembre, del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatizzati (ex art 36-bis dpr 600/73), del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (ex art 36-ter dpr 600/73) e del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio. Qualora invece si tratti di somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter del dpr 602/73 ovvero le dilazioni di avvisi bonari, la notifica del concessionario deve essere fatta entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione.