Nell’ambito del processo tributario, salvo talune eccezioni, le parti diverse dagli enti impositori devono stare in giudizio con l’assistenza di un difensore tecnico scelto tra i soggetti abilitati a prestare l’assistenza avanti alle Corti di Giustizia Tributaria. In pratica occorre che la parte privata, che impugna un atto emesso dall’ente impositore, sia necessariamente assistita da un professionista abilitato alla difesa dinanzi le C.G.T. In alcune ipotesi, è possibile che il giudizio possa essere celebrato anche in assenza del difensore abilitato. La nomina del difensore abilitato - L’art. 12, primo comma, del d. Lgs 546/92, così recita: "Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato (…)". Il difensore per poter espletare in modo corretto l’incarico ricevuto dovrà essere munito di apposito mandato ricevuto dalla parte. L’eccezione - L’unica eccezione prevista all’obbligo di munirsi della difesa tecnica riguarda le controversie il cui valore risulta essere non superiore ad euro 3.000. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate contestualmente all’emissione dell’atto. Va chiarito che tale disposizione torna applicabile non in modo automatico, ma nel rispetto della condizione che il ricorso sia stato firmato direttamente dal contribuente, assumendosene, così, la paternità dell’atto. Nel caso in cui oggetto di controversia siano esclusivamente sanzioni, il valore della lite è dato dalla sommatoria di quest’ultime. La mancanza di assistenza tecnica - Nel processo tributario la mancanza della nomina di un difensore abilitato, qualora il valore della controversia superi l’importo di euro tremila, determina semplicemente il dovere per il giudice tributario adito di imporre l’ordine, rivolto alla parte privata, di munirsi di detta assistenza. Tale invito sarà ugualmente formulato anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia proposto personalmente il ricorso, con riguardo ad una controversia il cui valore risulti superiore ad euro 3.000,00, in ossequio ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 12 del D. Lgs 546/92, così assicurando, sia il diritto alla difesa che l’esonero dall’applicazione di ingiuste e irragionevoli sanzioni di inammissibilità della domanda proposta. Tale invito dovrà essere rivolto in primo grado e non in entrambi i gradi di giudizio. L’obbligo di cui sopra è cenno, ossia quello di assegnare un termine al ricorrente per potersi munire di un difensore abilitato, è circoscritto alla sola ipotesi di una assenza sin dall’origine, non anche nell’ipotesi in cui, la parte regolarmente assistita in primo grado, abbia deciso di rimanere contumace nei gradi successivi. Difatti, la violazione di tale obbligo non comporta necessariamente l’invalidità degli atti compiuti dalla parte o l’inammissibilità del ricorso considerato che tale incarico potrà essere conferito anche direttamente in udienza, ossia successivamente a tutte le fasi prodromiche alla discussione. Diversamente da quanto avviene nel processo civile, dove le parti sono assistite da un avvocato, nel processo tributario l’assistenza prestata è meramente tecnica, anche se la disposizione va interpretata in linea con l’esigenza di garantire un giusto processo e l’effettività del diritto alla difesa. Le conseguenze derivanti dalla mancata nomina - Come dianzi osservato, l’assistenza tecnica è obbligatoria in presenza di liti il cui valore supera euro 3.000,00. In tale ipotesi, qualora venga riscontrata la mancanza di nomina di un difensore abilitato, il giudice concede al ricorrente un termine entro il quale adempiere. Nel caso in cui questo non ottemperi all’ordine impartitogli il ricorso sarà dichiarato inammissibile. Del pari, sarà inammissibile l’appello sottoscritto personalmente dal contribuente qualora in primo grado sia stato invitato a nominare un difensore abilitato. Sarà parimenti inammissibile l’impugnazione dinanzi alla C.G.T di secondo grado, senza che la stessa Corte proceda prima alla formulazione dell’invito rivolto al contribuente di munirsi di difesa tecnica, se la stessa parte, sfornita di difesa in appello, dinanzi alla Corte di primo grado sia stata resa edotta dell’eccezione di controparte della necessità dell’assistenza tecnica.