Con l’ordinanza n. 24441 del 10 agosto 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nell’attribuire una determinata classificazione doganale alle merci importate, l’interprete deve non solo individuare le caratteristiche e proprietà oggettive delle stesse, determinate alla luce della loro destinazione funzionale, ma, altresì, verificare che la classificazione così attribuita sia coerente con il corretto assoggettamento delle merci all’IVA. IL FATTO Il prodotto sottoposto all’esame dei giudici di legittimità consiste in una lettiera per gatti a base vegetale, classificata dalla società importatrice alla voce doganale 1404 9000 90 (Prodotti vegetali non nominati né compresi altrove), comportante l’applicazione del dazio 0% e dell’aliquota IVA ordinaria del 22%. La Dogana ha ritenuto di riclassificare il bene alla voce 1108 1400 00 (Amidi e fecole, inulina, fecola di manioca), comportante il maggior dazio di 166 €/1000 kg e l’aliquota IVA agevolata del 10%. Tale rideterminazione è stata giustificata dalla circostanza che, all’esito di analisi chimiche svolte sul prodotto, è emerso come lo stesso fosse composto, per circa l’86%, di sostanze amidacee. In conseguenza di ciò, l’Ufficio ha ritenuto applicabile il punto 3b delle Regole Generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata doganale Ue, il quale prevede che, per quanto concerne i prodotti misti, quando non è possibile operare la classificazione in base alla voce più specifica (regola 3a) le merci sono classificate secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La riclassificazione operata dalla Dogana (e avallata dai giudici di appello, che avevano riformato la sentenza di primo grado, favorevole all’importatore), tuttavia, si pone in violazione del combinato disposto di cui all’art. 16 comma 2 del DPR 633/1972 e all’art. 98 della direttiva 2006/112/Ce, e dell’allegato III, punto 1, della stessa direttiva (Direttiva IVA), i quali prevedono che aliquote IVA ridotte (al 4, al 5 e al 10%) possano essere previste esclusivamente per i beni elencati dall’allegato III, consistenti tutti in prodotti alimentari destinati al consumo umano e animale. Stante la deroga al principio di applicazione dell’aliquota ordinaria, tale elencazione non può che essere intesa restrittivamente, con la conseguenza che una lettiera per raccogliere le deiezioni dei gatti non può, in nessun modo, essere ricompresa nella nozione di alimento. Alla luce di tale circostanza, dopo aver ripercorso la costante giurisprudenza unionale, in forza della quale, ai fini della classificazione di un prodotto, deve aversi principalmente riguardo alla sua natura, alle sue caratteristiche e alle sue proprietà obiettive, nonché alla sua destinazione, a condizione che sia inerente a detto prodotto, la Suprema Corte ha precisato che, nel caso in cui, poi, le merci attengano a “prodotti misti, lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti”, che non siano classificabili secondo una voce specifica, le stesse vanno classificate “secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale” ai sensi della citata regola 3b, ossia secondo la componente essenziale, da individuarsi, peraltro, in funzione del raggiungimento dello scopo finale cui il prodotto misto è destinato. Oltre a individuare la materia atta a conferire in modo prevalente la funzionalità alla quale le merci sono destinate, l’interprete è altresì tenuto a verificare che la classificazione così attribuita alle merci sia coerente con il, e quindi trovi conferma nel, corretto assoggettamento delle merci all’IVA, in osservanza delle norme unionali e interne. Rispettando tali principi, la Cassazione ha concluso che, con specifico riguardo alla lettiera per gatti, il fatto che la stessa sia composta prevalentemente da amido di manioca non ne consente “sic et simpliciter” la classificazione alla voce doganale 1108 1400 00, comportante l’applicazione dell’IVA al 10%, giacché l’amido non viene in rilievo di per sé stesso, quale prodotto destinato all’alimentazione, umana o animale, ma (peraltro unitamente ad altri componenti) solo in ragione della funzionalizzazione della lettiera alla propria destinazione, ossia l’assorbimento di deiezioni e odori: destinazione che contraddistingue la natura del prodotto, alla luce della quale deve, quindi, essere condotta la classificazione. È invece corretta la classificazione alla voce doganale 1404 9000 90, comportante l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22%, dal momento che, costituendo l’aliquota agevolata un’eccezione alla regola, l’allegato III punto 1 della Direttiva IVA, per un verso, non menziona tra i beni soggetti ad aliquota agevolata le lettiere per gatti e, per altro verso, riferisce l’agevolazione a beni – da cui palesemente le lettiere si discostano – consistenti in prodotti alimentari o in ingredienti destinati a essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari.