È sufficiente l’iscrizione all’albo professionale per determinare l’obbligatorietà dell’iscrizione e del versamento della contribuzione minima alla Cassa di previdenza di categoria. Si tratta di un principio di diritto ormai consolidato in giurisprudenza che la Cassazione ha confermato con l’ordinanza n. 17823/2023, riguardante il caso di un geometra, amministratore di due società aventi a oggetto affitti e vendite di immobili, iscritto a una gestione previdenziale INPS, il quale esercitava soltanto occasionalmente la professione e senza un’apprezzabile produzione di reddito. Secondo la tesi difensiva del professionista ricorrente, dall’assenza del carattere continuativo dell’esercizio della professione conseguirebbe la non obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa. Di diverso avviso, invece, la Suprema Corte, che, rigettando il ricorso proposto dal geometra ricorrente, ha richiamato numerosi precedenti in materia conformi al citato orientamento giurisprudenziale (tra cui, Cass. nn. 4155/2023, 6694/2023 e 28188/2022). Sul punto, il Collegio di legittimità ha stabilito che in tema di Cassa dei liberi professionisti – nel caso in esame, la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) – ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, risultando, invece, irrilevante la natura occasionale della professione e, altresì, la mancata produzione di reddito. Inoltre, la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è, di per sé, ostativa all’insorgenza degli obblighi contributivi nei confronti della previdenza di categoria. È stato poi precisato che dall’obbligo di iscrizione alla Cassa deriva, altresì, l’applicazione delle norme regolamentari della medesima che prevedono anche le condizioni derogatorie alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all’albo. In particolare, come ha sottolineato la Suprema Corte, l’esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi da versare alla Cassa soltanto nei limiti delle condizioni fissate dalla medesima, la quale può svolgere gli opportuni controlli con riferimento alle attività svolte e ai redditi prodotti. In base alla delibera n. 2/2003 del Consiglio di amministrazione della Cassa, le condizioni derogatorie prevedevano l’obbligo, in capo al professionista, di presentare l’autocertificazione dichiarativa di non esercitare l’attività professionale (ossia, quella di geometra) senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale, e di non essere titolare di partita IVA. A fronte di quanto disposto da una delibera successiva, la n. 123/2009, è possibile escludere l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa previdenziale in caso di lavoratori dipendenti presso terzi ove inquadrati nel ruolo professionale previsto dal CCNL, purché l’attività lavorativa venga svolta nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale o, altresì, in ipotesi di dichiarazione datoriale attestante che il dipendente non svolga attività tecnico-professionale riconducibile a quella di geometra. Tuttavia, tale condizione derogatoria non trovava applicazione nel caso di specie, essendo il ricorrente amministratore di società in campo immobiliare con prestazione di consulenza a soci e a terzi, il che configura attività professionale tipica del geometra.