Il commercialista non risponde dell'indebita compensazione Iva realizzata dalla società anche se è lui, in quanto consulente, a inviare gli F24 al fisco: cade il sequestro preventivo a carico del professionista in quanto manca l'elemento soggettivo del reato. E ciò perché non sussistono elementi che rivelano una partecipazione dell'indagato al disegno criminoso volto a frodare l'erario mentre il giudizio di responsabilità del professionista ai fini della misura cautelare reale non può essere fondato su mere presunzioni oggettive. Così la Cassazione, III sez. pen., con la sentenza n. 35133/23. Ricorso del pm dichiarato inammissibile mentre il sostituto pg ne chiedeva l'accoglimento: definitiva la decisione che accoglie la domanda di riesame proposta dal professionista contro il provvedimento di confisca per equivalente. In tema di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, mentre la motivazione del tribunale che esclude il profilo soggettivo del reato non risulta inesistente né apparente. Secondo il pm, il consulente dovrebbe rispondere a titolo di dolo eventuale perché invia i Modelli F24 al fisco senza controllare la documentazione offertagli: avrebbe potuto - e dovuto - rilevare l'inesistenza dei crediti Iva portati in compensazione dalla srl consultando le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e della Camera di commercio. Il punto è che non emergono conversazioni, dichiarazioni o documenti in base ai quali si possa ritenere che il professionista non si sia limitato a svolgere la sua funzione di intermediario abilitato. Tanto più che il commercialista ha inoltrato per conto della società soltanto tre Modelli e poi ha cessato il rapporto professionale con la cliente (solo uno degli F24 ha un importo rilevante: circa 110mila euro). Del tutto evidenti, dunque, gli indici negativi: è escluso che il professionista sia ideatore o complice della frode, compiuta in base ad atti preordinati come un contratto di accollo e pagamenti nei quali l'indagato non risulta aver svolto alcun ruolo né coinvolto, il che è sufficiente per il giudice del riesame.