In attesa della “revisione” dei regimi speciali Iva, le agenzie di viaggio che applicano il regime speciale di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 devono tenere conto delle particolari regole previste per la determinazione della base imponibile del tributo. Tali regole sono indicate dall’art. 2 del DM n. 340/1999. Il comma 1 della disposizione citata prevede che la base imponibile relativa alla cessione di pacchetti turistici è “costituita dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo e i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta”. Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi di cui al comma 1, cioè delle spese sostenute a diretto vantaggio dei viaggiatori. Si consideri ad esempio il caso in cui un’agenzia di viaggi, nell’organizzare il pacchetto turistico oggetto di cessione, acquisisca la disponibilità di venti camere presso una struttura alberghiera effettuando il pagamento di un importo pari a 10.000 euro, oltre l’Iva dovuta nella misura del 10 per cento, per un importo complessivo di 11.000 euro. L’Iva, pari a 1.000 euro, non è detraibile analiticamente. L’intero costo, comprensivo del tributo, concorre alla formazione del margine, quindi può essere considerato in diminuzione dal corrispettivo dovuto dal viaggiatore per l’acquisto del “pacchetto turistico”. Si considerano, ad esempio, spese sostenute a diretto vantaggio dei viaggiatori, il costo dei biglietti aerei, ferroviari, il costo per il transfert presso le strutture alberghiere, i biglietti per l’accesso ai musei, per gli eventi sportivi e culturali, per il servizio fornito dalle guide, etc. Tornando all’esempio precedente se l’ammontare incassato complessivamente per la cessione del pacchetto turistico ammonta a 20.000 euro, il margine sarà determinando effettuando la differenza tra il predetto importo e 11.000 euro, cioè i costi sostenuti a diretto vantaggio dei viaggiatori. Tale differenza risulterà pari a 9.000 euro. Si procederà così allo scorporo dell’Iva determinando, di conseguenza, la base imponibile. A tal proposito deve osservarsi che l’operazione di scorporo sarà effettuata tenendo conto che le cessioni di pacchetti turistici all’interno dell’Unione europea sono soggette all’applicazione dell’Iva con l’aliquota del 22 per cento. La base imponibile risulta così pari a euro 9.016,39 e l’Iva ammonta a euro 1.983,61. Ciò indipendentemente dalla circostanza che una parte dei costi sostenuti a diretto vantaggio dei viaggiatori e che compongono il pacchetto sono soggetti all’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento o, in alcuni casi, sono operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto. A tal proposito sarebbe opportuno che, nel realizzare la riforma del regime speciale, la circostanza fosse tenuta in debita considerazione dal legislatore. Si potrebbe ad esempio prevedere l’introduzione di un meccanismo simile alla “ventilazione dei corrispettivi” in modo da riproporzionare l’aliquota Iva da applicare ai corrispettivi incassati rispetto alle spese sostenute sulla base delle diverse aliquote. In tale ipotesi potrebbe anche diminuire il costo sostenuto per l’acquisto dei pacchetti turistici da parte dei consumatori finali e, di conseguenza, aumentare la domanda con un rilevante contributo al rilancio del settore turistico. Invece, restano valide le ordinarie modalità di detrazione dell’Iva, con riferimento alle altre spese che non concorrono alla formazione del pacchetto turistico e non sono sostenute a diretto vantaggio dei viaggiatori. Si tratta, ad esempio, dell’Iva relativa alle spese generali come le utenze telefoniche o l’energia elettrica, o anche le spese sostenute per le prestazioni professionali o per l’acquisto di beni mobili strumentali.