I contribuenti che determinano il reddito secondo il regime forfettario di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014 traggono ancor più vantaggi nella fase di avvio dell’attività. In tale ipotesi l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura ridotta del 5 per cento, anziché del 15 per cento. Tuttavia, nel corso del tempo sono sorti diversi dubbi circa la sussistenza delle condizioni in grado di assicurare l’applicazione della predetta aliquota ridotta. L’Agenzia delle entrate ha così fornito alcuni chiarimenti sul punto. L’art. 1, co. 65, L. 190/2014, aveva previsto una tassazione agevolata del reddito percepito dai soggetti che avevano iniziato l’attività nell’anno. Per questi contribuenti era prevista un’agevolazione per i primi 3 anni di attività, consistente nella riduzione di 1/3 del reddito imponibile. Successivamente, tale previsione è stata abrogata e sostituita ed è stata prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva al 5 per cento (in luogo dell’ordinaria aliquota del 15 per cento), limitatamente ai primi 5 anni dell’attività, se risultano verificate talune particolari condizioni. In particolare, per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva al 5 per cento, occorre che (art. 1, co. 65, Legge n. 190/14): il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; l’attività da esercitare non rappresenti, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve eccedere i limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO. Se, ad esempio, il contribuente ha iniziato l’attività nell’anno 2021, determinando il reddito con i criteri ordinari, ma entrando nel regime forfettario nel successivo anno 2022, potrà ancora fruire dell’applicazione dell’aliquota del 5 per cento, limitatamente ai quattro anni residui. La norma che impedisce l’applicazione dell’aliquota del 5 per cento qualora l’attività da esercitare rappresenti la prosecuzione di altra attività svolta in precedenza svolta sotto forma di lavoro dipendente, ha evidenti finalità antielusive. Il legislatore ha inteso impedire che si trasformasse il rapporto di lavoro dipendente in lavoro autonomo con l’unico intento di fruire del trattamento agevolato e quindi applicare la minore aliquota del 5 per cento. L’Agenzia delle entrate ha precisato che il concetto di mera prosecuzione: ricorre se l’attività nuova e quella precedente presentano il medesimo contenuto economico e si fondano sulla stessa organizzazione di mezzi necessari al loro svolgimento, come la localizzazione, la strumentazione utilizzata e la clientela servita; è configurabile se la nuova attività e la precedente sono avviate nello stesso ambito professionale, e si rivolgono al medesimo mercato di riferimento, ma non quando richiedono competenze non omogenee; non rileva l’attività svolta durante il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni o di altre attività in particolari settori produttivi, come quello dell’artigianato; deve essere sempre verificata se la precedente attività lavorativa è stata svolta mediante un contratto a tempo (indeterminato o determinato) oppure con collaborazioni di durata complessiva superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività; sono irrilevanti le prestazioni occasionali produttive di redditi diversi; non sussiste per il collaboratore dell’impresa familiare, né per il lavoratore dipendente che, a seguito del pensionamento, svolga la stessa attività in forma di lavoro autonomo. Si tratta, però, di indicazioni generali che devono essere contestualizzate rispetto al caso concreto. Ad esempio se il lavoratore subordinato è “legato” al datore di lavoro con un contratto a tempo determinato la cui cessazione è prevista per il 31 dicembre 2022, la circostanza vuole significare che le parti si erano già accordate in anticipo circa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. In buona sostanza non si tratta di una trasformazione della veste formale del rapporto di lavoro fatta ad hoc. In tale ipotesi sarà possibile per i primi cinque anni fruire dell’applicazione dell’aliquota ridotta. Una situazione analoga è collegata all’inizio del trattamento pensionistico. Se il soggetto in questione, inizia a percepire la pensione, è di tutta evidenza come la cessazione del rapporto di lavoro dipendente non sia stata animata da finalità elusive. Il contribuente ha maturato il diritto al trattamento pensionistico e per tale ragione il rapporto di lavoro dipendente si è interrotto senza alcuna finalità elusiva. Anche in tale ipotesi è possibile applicare l’aliquota del 5 per cento prevista per il regime forfettario.