Con la risposta n. 420 del 25 agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di redditi di capitale distribuiti in costanza di partecipazione ad un FIA. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir, costituiscono redditi di capitale «i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti». Costituiscono, invece, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, redditi diversi di natura finanziaria «le plusvalenze [...] realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso [...] di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo», nonché quelli realizzati mediante il rimborso delle quote o azioni, ancorché sottoscritte all'emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso come stabilito dal comma 1quater del medesimo articolo 67 del Tuir. La disciplina relativa alla tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR non immobiliari di diritto estero è contenuta nell'articolo 10-ter della legge 26 marzo 1983, n. 77. Ai sensi dei commi 1 e 2 si applica la ritenuta del 26 per cento: - sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; - sui proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Inoltre, il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. La ritenuta alla fonte del 26 per cento è operata dai «soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni». Detta ritenuta è a titolo di acconto nei confronti di: imprenditori individuali se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del Tuir, di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del Tuir, di società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 Tuir e stabili organizzazioni italiane delle società e degli enti di cui alla lettera d) comma 1 del predetto articolo, mentre è a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società (cfr. articolo 10-ter, comma 4, legge n. 77 del 1983). Nel caso di specie, l'Additional Amount distribuito agli LPs Preesistenti assume la funzione di riconoscere a questi ultimi una remunerazione per aver impiegato le proprie risorse finanziarie nel FIA per un arco temporale più lungo rispetto agli LPs Aggiuntivi. Tale remunerazione è determinata applicando il tasso di interesse primario sulle somme che tali nuovi sottoscrittori avrebbero dovuto versare se avessero sottoscritto il FIA alla data di ammissione inziale degli LPs Preesistenti. In tal senso, l'Additional Amount è riconosciuto agli LPs Preesistenti in connessione all'impiego di capitale da questi effettuato nel FIA anteriormente agli LPs Aggiuntivi, nell'ambito del mandato conferito al gestore del FIA medesimo. Ai fini fiscali, pertanto, l'Additional Amount rappresenta per gli LPs Preesistenti un provento riconducibile ai redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir, il cui trattamento fiscale è equiparabile ad un provento distribuito agli LPs Preesistenti «in costanza di partecipazione» al FIA. Tenuto conto che il FIA è istituito in Lussemburgo e il suo gestore è soggetto a vigilanza ai sensi della Direttiva AIFM nel medesimo Paese, ai fini della tassazione dei predetti redditi, si applica l'articolo 10-ter, comma 2, della legge n. 77 del 1983. Pertanto, la ritenuta alla fonte del 26 per cento sugli Additional Amount corrisposti dal FIA agli LPs Preesistenti, fiscalmente residenti in Italia, sarà operata secondo le modalità di cui al comma 4 del citato articolo 10-ter, in quanto stabile organizzazione distributrice del FIA ed intermediario che interviene nel pagamento di tali redditi.