Scade il 30 settembre 2023 (ovvero il 2 ottobre, posto che il 30 settembre cade di sabato) il termine ultimo per avvalersi dei benefici introdotti dalla Legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 174-178, Legge 197/2022, in materia di ravvedimento speciale. Con il ravvedimento speciale è possibile definire in via agevolata le violazioni afferenti ai dichiarativi validamente presentati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 o precedenti, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Si deve trattare di violazioni diverse da quelle formali e da quelle rilevabili dal controllo automatizzato, non costatate alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36 ter del D.P.R. 602/1973. Al fine di avvalersi del ravvedimento speciale, in premessa occorre ricordare che è necessario trovarsi in presenza di una dichiarazione validamente presentata, ovvero trasmessa entro in termini ordinari o con un ritardo non superiore ai 90 giorni, per quanto infedele. In tale circostanza, le violazioni possono essere sanate presentando una dichiarazione integrativa entro il 2 ottobre 2023, tramite la quale le violazioni commesse vengono rimosse, ed è necessario altresì versare la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi, eventualmente anche in forma rateale, come di seguito richiamato. I benefici del ravvedimento speciale sono molteplici. Infatti, avvalendosi della disposizione qui in esame la sanzione minima edittale viene ridotta ad 1/18. Ciò significa che tale sanzione, che normalmente si assesta al 90% (salvo il caso di violazione inerente agli obblighi dichiarativi di redditi di fonte estera, nel qual caso la sanzione minima è del 120%), anziché godere delle riduzioni previste nel caso di ravvedimento operoso ordinario, variabili a seconda del momento in cui il ravvedimento viene posto in essere, si riduce al 5% (pari al 90% / 18). Ulteriore vantaggio previsto dalla legge di bilancio 2023, come sopra richiamato, è quello della possibilità di versare l’imposta dovuta, le sanzioni come sopra determinate, e gli interessi, in forma rateale, in massimo otto rate trimestrali. Il versamento deve avvenire nel rispetto delle seguenti scadenze (tenuto conto anche degli eventuali giorni festivi): prima o unica rata entro il 30 settembre 2023 (leggasi lunedì 2 ottobre 2023); in caso di scelta per il pagamento rateale le successive rate scadranno in data: seconda rata martedì 31 ottobre 2023; terza rata giovedì 30 novembre 2023; quarta rata mercoledì 20 dicembre 2023; quinta rata 31 marzo 2024 (leggasi lunedì 1° aprile 2024); sesta rata 30 giugno 2024 (leggasi lunedì 1°luglio); settima rata lunedì 30 settembre 2024 ottava e ultima rata venerdì 20 dicembre 2024. Si osservi che le rate cadenti nel mese di dicembre non scadono a fine mese, bensì il 20 del mese. Nel caso di pagamento rateale, sulle rate successiva alla prima si rendono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati al tasso del 2% annuo. Fatto questo doveroso riepilogo dei tratti generali della misura qui in esame, in questa sede vogliamo accentrare l’attenzione su un ulteriore aspetto, ovvero il calcolo degli interessi da ravvedimento. Da questo punto di vista, la norma non prevede alcuna eccezione a quelle che sono le regole generalmente applicabili in materia di ravvedimento operoso ordinario. Gli interessi dovuti, quindi, al fine di determinare le somme dovute, dovranno essere calcolati tenendo in considerazione il tasso legale. Tale tasso non è fisso, posto che lo stesso ha nel tempo subito numerose fluttuazioni (resta invece fermo al 2% annuo il tasso per il calcolo degli ulteriori interessi dovuti laddove le somme da pagare – ovvero, imposta, sanzioni ridotte ed interessi da ravvedimento - vengano versate in forma rateale). Si ritiene pertanto utile richiamare l’evoluzione nel tempo del tasso legale di interesse, applicabile, come si è detto, sia in caso di ravvedimento ordinario che nel caso di ravvedimento speciale: Anno 2018: 0,30% (decreto MEF 13 dicembre 2017) Anno 2019: 0,80% (decreto MEF 12 dicembre 2018) Anno 2020: 0,05% (decreto MEF 12 dicembre 2019) Anno 2021: 0,01% (decreto MEF 11 dicembre 2020) Anno 2022: 1,25% (decreto MEF 13 dicembre 2021) Anno 2023: 5,00% (decreto MEF 13 dicembre 2022) Per concludere, si ricorda che il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo individuati dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 6/E/2023, paragrafo 2 “Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)”.