Con la sentenza n. 21677/2023, i giudici di legittimità hanno escluso la legittimazione processuale della persona fisica che non rivesta più la carica di legale rappresentante di una srl nel momento in cui gli viene notificato un accertamento emesso per la maggiore imposta dovuta dalla srl, dichiarando l’inammissibilità del ricorso da questa presentato. Nel caso di specie, peraltro, la cessazione della carica era stata regolarmente comunicata al Registro delle imprese. A mente degli artt. 145 c.p.c. e 60 del DPR 600/73, l’atto di accertamento emesso per le maggiori imposte accertate in capo alla società di capitali deve essere notificato alla società presso la sede legale. È anche possibile che la notifica venga eseguita con consegna alla persona fisica che rappresenta la società. In quest’ultimo caso, è onere dell’Agenzia delle Entrate “fare una ricerca nel registro delle imprese al fine di controllare l’identità attuale del legale rappresentante” (Cass. 5 aprile 2022 n. 10878). Il vizio che ha determinato la decisione dell’inammissibilità del ricorso sembra riconducibile a un errore commesso dall’Agenzia delle Entrate, la quale (probabilmente), non avendo eseguito le opportune verifiche presso il Registro delle imprese, aveva consegnato l’atto a una persona che non rivestiva più la carica di legale rappresentante. L’errore commesso dall’Agenzia è riconosciuto dai giudici i quali, tuttavia, ritengono tale vizio assorbito dalla questione preliminare della mancanza di legittimazione del ricorrente, in considerazione proprio della sua estraneità alla società, unica responsabile per l’imposta accertata. Nella sentenza si legge: “Quest’ultima [la rappresentante non più in carica, ndr] ha ricevuto la notificazione, ma in realtà non aveva alcun titolo di legittimazione per ricevere l’atto impositivo rivolto non nei suoi confronti a titolo personale, bensì a lei quale rappresentante della società, qualifica che però non le competeva, essendo cessata dall’incarico di amministratore anni prima”. Sembra quindi che l’accertamento fosse rivolto alla srl e che, comunque, il ricorso sia stato proposto a nome dell’ex legale rappresentante, come peraltro si evince dalla sentenza. Premesso ciò, si segnala che, in relazione ad accertamenti notificati “per conoscenza” a soggetti estranei alla pretesa, caso che non sembra del tutto sovrapponibile al nostro, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione al ricorso onde ottenere una sentenza che sancisca l’estraneità del destinatario all’obbligazione tributaria (ad esempio, Cass. 17 dicembre 2013 n. 28187, Cass. 3 novembre 2011 n. 22863 e C.T. Reg. Roma 18 febbraio 2020 n. 928/4/20). Si riconosce che il soggetto estraneo alla pretesa non è legittimato a presentare il ricorso, ma qualora decida di impugnare l’atto che gli è stato (erroneamente) notificato tale ricorso è ammissibile in quanto presentato per far dichiarare giudizialmente la propria estraneità al debito d’imposta. Rilevante è anche una non recente sentenza di merito (C.T. Reg. Torino 28 maggio 2012 n. 33/38/12) che riconosce al contribuente non solo la facoltà, ma il dovere di impugnare l’atto ricevuto, in quanto in caso contrario non potrà più difendersi nel merito nel ricorso contro l’atto esattivo, in ragione dell’autonomia degli atti impugnabili. L’orientamento giurisprudenziale da ultimo richiamato è condivisibile, in quanto tutela le ragioni di un soggetto che risulta non solo notificatario, ma anche “intestatario” di un atto impositivo che non lo riguarda. Se invece l’ente impositore, come nella fattispecie decisa con la sentenza n. 21677/2023 in esame, notifica un atto impositivo a una società in nome di un rappresentante non più in carica, la questione è diversa. Il ricorso non dovrebbe essere inammissibile se presentato dalla società in nome di un rappresentante legale non più in carica, in quanto dovrebbe scattare il meccanismo di regolarizzazione dell’art. 182 c.p.c. Più complessa è la “sorte” dell’avviso di accertamento. Di sicuro, è inesistente la notifica avvenuta solo presso la residenza dell’ex legale rappresentante. Affermare, senza mezzi termini, che l’accertamento sia nullo sol perché come rappresentante legale compare un soggetto non più in carica sembra azzardato, quantomeno in assenza di chiari precedenti giurisprudenziali.