Uno degli ambiti di intervento della delega fiscale di maggiore interesse per i contribuenti è quello riguardante la riscossione dei tributi e l’eventuale avvio delle procedure esecutive. Durante l’iter che ha condotto all’approvazione della legge n. 111/2023 è venuta definitivamente meno la possibilità di rendere automatiche le procedure di pignoramento dei conti correnti. Tuttavia, sono state introdotte una serie di misure che renderanno effettivamente più veloce l’attività di riscossione senza però far venire meno il sistema normativo posto a tutela degli interessi dei contribuenti. L’estensione dell’accertamento esecutivo - Una delle misure su cui punta la delega fiscale riguarda l’estensione dell’accertamento esecutivo senza che sussista la necessità di emettere nella fase successiva la relativa cartella di pagamento. Fino ad oggi l’accertamento esecutivo riguarda le imposte sui redditi, l’Irap, l’Iva e i tributi locali. In futuro dovrebbe interessare anche le imposte sui trasferimenti come l’imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, le imposte sulle successioni e donazioni. Non è escluso, però, che la novità riguardi anche gli avvisi bonari che assumerebbero la qualifica di titoli esecutivi saltando l’emissione della cartella di pagamento. In questo caso, però, la novità presenterebbe perlomeno il vantaggio dell’obbligo di notifica dell’avviso bonario superando l’orientamento della Corte di Cassazione. I contribuenti potrebbero così beneficiare della riduzione della sanzione dal 30 al 10 per cento senza alcuna preclusione. I decreti delegati dovrebbero però chiarire questo aspetto. La notifica della cartella di pagamento - Un’ulteriore novità, sempre per rendere più veloce l’attività di riscossione, riguarda i tempi di notifica della cartella di pagamento. La consegna al destinatario non potrà superare nove mesi dalla trasmissione del ruolo all’agente della riscossione. Inoltre, dovrebbe essere allungata la durata di efficacia del titolo esecutivo. Ad oggi la durata del titolo esecutivo è fissata a un anno dalla ricezione della cartella o dell’accertamento. In tal senso dispone l’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973. A seguito della nuova previsione sarà meno frequente che l’azione di espropriazione debba essere preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento. Il pignoramento dei conti correnti - In base alle disposizioni attualmente in vigore l’Agente della riscossione ha il potere di pignorare il conto corrente presso gli Istituti di credito, notificando direttamente l’ordine alla banca senza per questo dover chiedere l’autorizzazione del giudice ordinario. In molti casi, però, si è verificato che dopo l’avvio della procedura di pignoramento l’Agente della riscossione riscontrasse l’incapienza rispetto al credito erariale. La riforma fiscale vuole superare il problema con l’attivazione di un canale telematico dedicato di dialogo con le banche. Ciò al fine di conoscere in anticipo le disponibilità finanziarie del debitore e quindi rendere più efficace l’avvio della procedura esecutiva. Tuttavia, la stessa delega fiscale, prevede espressamente che le novità non dovranno in alcun modo pregiudicare i diritti del contribuente. Le novità in tema di rateazione - In base alle disposizioni attualmente in vigore, la rateazione ordinaria non può superare le 72 rate. Essa può essere concessa senza dimostrare la difficoltà economica del contribuente fino a 120.000 euro. La rateazione decennale, quindi fino a 120 rate, non è accessibile a tutti i soggetti, ma è consentita solo in presenza di alcune specifiche condizioni. Le persone fisiche devono avere un Isee non superiore ad una determinata soglia. Invece, le imprese devono effettuare la verifica dell’indice di liquidità. La delega dovrebbe così stabilizzare la rateazione fino a 120 rate semplificando le modalità di accesso alla stessa.