La possibilità di ottenere il rimborso del credito IVA per le opere realizzate su beni di terzi rappresenta ancora oggi un problema non risolto definitivamente. I giudici della Suprema Corte non sono convinti di poter estendere a questa fattispecie il principio di diritto enunciato dalla stessa Corte di Cassazione riunita a Sezioni Unite riguardante, però, non il rimborso del tributo, ma la detrazione di imposta. In buona sostanza si distingue il diritto alla detrazione dell'Iva per i lavori su beni di terzi rispetto alla possibilità di ottenere la restituzione del tributo. La Corte di Cassazione si è espressa con due sentenze nell'anno 2018 (nn. 11533 e 11534). In base a tali pronunce può essere fatto valere il diritto alla detrazione dell'Iva assolta per i lavori di ristrutturazione o manutenzione eseguiti su immobili di proprietà di terzi esclusivamente nel caso in cui sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o di lavoro autonomo, anche se l'esercizio di quest'ultima sia potenziale. Questo principio, come detto, riguarda esclusivamente la detrazione del tributo. Invece, per ciò che riguarda il diritto al rimborso sussistono due orientamenti contrastanti. Il primo orientamento, favorevole ai contribuenti, riconosce il diritto al rimborso in presenza delle medesime condizioni necessarie per l'esercizio del diritto alla detrazione. E' dunque necessario un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale (Cass. Sentenze nn. 27813/2022, 36014/2021, 16971/2021, 215/2021 e 22708/2020). Il secondo orientamento è invece contrario sulla base di un'interpretazione letterale dell'art. 30, comma 2, lettera c) del DPR n. 633/1972. Ciò in quanto la disposizione citata fa espresso riferimento ai soli acquisti di beni ammortizzabili. Pertanto, le spese sostenute che danno diritto al rimborso dell'Iva devono essere sostenute con riferimento a beni detenuti a titolo di proprietà o in base a altro diritto reale di godimento. Con riferimento al contrasto che si è formato in seno alla stessa Corte di Cassazione l'Ordinanza n. 14975/2023 ha rimesso gli atti processuali al Primo Presidente della Suprema Corte affiche' possa valutarne l'opportunità di rimettere la questione alle Sezioni Unite. Il primo orientamento, favorevole a i contribuenti valorizza il principio di neutralità dell'Iva non essendo tra l 'altro possibile differenziare il diritto alla detrazione dell’Iva rispetto al rimborso dell'imposta. Ciò in quanto di tratta di due istituti sostanzialmente identici. L'orientamento restrittivo ha invece evidenziato che il diritto al rimborso rappresenta comunque una fattispecie eccezionale. Pertanto, il legislatore ha voluto prevedere maggiori limitazioni circa le modalità di esercizio di tale diritto. In considerazione del mancato superamento del contrasto la pronuncia delle Sezioni Unite appare indispensabile. D'altra parte anche la prassi si è espressa in maniera contrastante con una prevalenza verso l'orientamento negativo. In particolare, l’Agenzia delle entrate si è espressa favorevolmente a diritto al rimborso qualora i costi sostenuti dal concessionario per la realizzazione di un complesso immobiliare siano funzionali all’acquisizione del diritto di concessione. In tal senso è la nota n. 34486/2010. Il diritto al rimborso spetta anche per l’acquisto di stazioni di ricarica di veicoli elettrici installate su suolo pubblico, purché non siano integrate irreversibilmente al suolo. In questo senso si è espressa la risposta all’istanza di interpello n. 497/2020.