Con messaggio n. 2913 dell’8 agosto 2023 l’Inps comunica che verrà posticipato alla mensilità di novembre 2023 il pagamento della misura AUU con importo minimo di legge in presenza di attestazione ISEE DIFFORME (recante omissioni/difformità), in luogo della precedenza scadenza, che vedeva la mensilità di settembre 2023 come termine ultimo. Questo per dare più tempo ai cittadini di regolarizzare la propria posizione in vista anche del periodo estivo. È infatti con il messaggio n. 2856 del 1° agosto 2023 che l’Inps illustra i nuovi criteri di gestione delle domande per la richiesta dell’AUU in presenza di attestazioni Isee recanti omissioni/difformità (ISEE DIFFORME), relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali auto dichiarati. Sappiamo che l’importo mensile dell’assegno unico universale è attribuito sulla base dell’indicatore ISEE secondo la tabella allegata al D.Lgs. n. 230/2021, e finora anche in presenza di Isee difforme l’Inps erogava comunque l’importo in relazione al valore dell’Isee presentato dando tempo fino all’ultimo giorno di validità dello stesso (ovvero il 31.12) per effettuare la correzione. Solo nel caso la stessa non fosse effettuata l’istituto provvedeva al recupero di quanto erogato in più rispetto al valore minimo. Con il messaggio n. 2856 l’istituto cambia le regole, infatti in caso di Isee Difforme, dal mese di novembre 2023, l’Inps erogherà l’importo minimo di Auu in attesa della correzione dell’Isee che se effettuata entro l’anno di validità, quindi il 31.12, darà diritto a ricevere la maggiorazione spettante rispetto al minimo anche per i mesi arretrati. L’utente potrà regolarizzare la sua situazione in una delle seguenti modalità: presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità; richiedere al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale; presentare alla Struttura Inps territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità esposte nella tabella di dettaglio dell’attestazione. Con riguardo al patrimonio mobiliare potrà presentare documentazione giustificativa, quale: la documentazione dell'intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU; la denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto; la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato); la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso; la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare; oppure, con riferimento al reddito omesso/difforme: la documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata) e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.