Nell'ipotesi di stipula da parte di un'associazione professionale di una polizza con componente causale mista (“unit linked”), si considera inerente, dunque deducibile, la sola componente di premio che copre il rischio morte degli associati, in quanto relativa ad un evento che si riverberebbe sui risultati dell'attività. Di contro, la restante parte dell'onere assicurativo, rivestendo natura di mero investimento finanziario, non può assumere valenza nella determinazione della base imponibile Irpef ed Irap. In questi termini si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell'Emilia, con sentenza n. 135/22 depositata il 6 giugno 2022. Nei fatti di causa l'Ufficio aveva contestato ad uno studio legale la deduzione della quota di premio assicurativo non relativa al rischio morte, ritenendo che il dato numerico, necessario per identificare la quota parte deducibile, fosse rinvenibile dalle evidenze documentali depositate in atti, in particolare dal contratto di polizza. I giudici emiliani hanno respinto il ricorso e, confermando la legittimità dell'atto impositivo, hanno ritenuto che l'elemento distintivo delle polizze vita sia da individuare nella copertura del rischio demografico, il cui premio può ritenersi deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Tale convincimento trae origine da un precedente della Corte di Cassazione, che analizzando i contenuti delle polizze unit linked, aveva specificato che queste ultime sono caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita). In particolare, per la parte qualificata come "assicurativa" si rende comunque necessaria una valutazione ad opera del giudice di merito il quale, date l'entità della copertura assicurativa e la natura mista della causa contrattuale, dovrà avere riguardo all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento (Cass. 6319/2019). La valutazione del giudice sul quantum di "rischio demografico" coperto dalla polizza risulta quindi determinante anche ai fini della determinazione della quota di deduzione dall'imposta sul reddito. In un'altra recente pronuncia la giurisprudenza di merito ha, invece, rilevato che una polizza unit linked non dissimula un investimento in attività finanziarie e, quindi, non determina l'emersione di redditi di capitale, in quanto per tali strumenti deve essere riconosciuta la natura assicurativa del prodotto sottostante, anche ove sia prevalente la causa finanziaria (CGT II grado Lombardia 2136/2023).