Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo sia per gli sportivi professionisti che dilettanti, con una disciplina ancora da definire chiaramente nelle sue fasi attuative. È certo però che, nel caso in cui all’interno di una organizzazione vi siano dei soggetti definiti “lavoratori”, sussistano degli obblighi anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inquadramento delle figure e delle tipologie contrattuali Per determinare l’ambito di applicazione della normativa di sicurezza è essenziale chiarire le tipologie di attività e mansioni con i rispettivi inquadramenti, tralasciando in questo ambito i requisiti affinché venga riconosciuta una forma contrattuale rispetto ad un’altra. Indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, possono essere presenti le seguenti figure: - lavoratore sportivo che esercita attività sportiva verso un corrispettivo, inteso come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara e comunque ogni tesserato che svolga mansioni rientranti nei regolamenti dei singoli enti, tra quelle necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva (ad eccezione delle mansioni amministrativo-gestionali); - lavoratore amministrativo-gestionale, che non rientra della definizione di lavoratore sportivo; - professionista iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Le tipologie di rapporti di lavoro sportivo possono essere: - lavoro subordinato (nel settore del professionismo si presuppone questa forma contrattuale, salvo diversamente stipulato tra le parti); - lavoro autonomo; - lavoro autonomo in forma di co.co.co. (per le società e le associazioni dilettantistiche si presuppone questa forma di contratto, salvo diversamente stipulato tra le parti). Le tipologie di rapporti di lavoro amministrativo-gestionale possono essere: - lavoro subordinato - lavoro autonomo in forma di co.co.co., se ne ricorrano i presupposti. Il professionista svolge la propria attività sotto forma di lavoratore autonomo. A tali tipologie si aggiunge il volontario che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in maniera spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti. Può svolgere direttamente attività sportiva e/o di formazione, didattica e preparazione degli atleti. Importante ulteriore differenza da rilevare per definire il campo di applicazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed i relativi adempimenti è il superamento dell’importo di 5.000 euro del compenso pattuito. Rispetto della normativa di salute e sicurezza sul lavoro Per individuare nei confronti di quali soggetti applicare la normativa di sicurezza, è sufficiente ricordare la definizione di lavoratore stabilita dal Testo Unico D.Lgs. n. 81/08, cioè di colui che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, presta una attività lavorativa all’interno di una organizzazione, con o senza retribuzione. Pertanto, in base a quanto sopra esposto sono lavoratori ai fini della sicurezza sia i lavoratori sportivi che i lavoratori amministrativo-gestionali che svolgano una prestazione sotto forma di lavoro subordinato o come collaboratore coordinato e continuativo se prestano, in quest’ultimo caso, l’attività nei luoghi di lavoro del committente. Nel caso si identifichino soggetti rientranti nella definizione di lavoratore ai fini della sicurezza (lavoratore subordinato o collaboratore che presti l’attività nei luoghi di lavoro del committente), la società o l’associazione deve applicare la normativa di riferimento, compatibilmente con le modalità di prestazione sportiva. In particolare si dovrà elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR), nominare il R.S.P.P., nominare il medico competente, procedere con la sorveglianza sanitaria (per il rilascio dell’idoneità alla mansione), informare e formare i lavoratori, consegnare i necessari ed idonei DPI, procedere alla gestione delle emergenze oltre a quanto già necessario in relazione all’eventuale conduzione di un impianto sportivo (per cui nomina e relativa formazione degli addetti emergenza incendio e primo soccorso, redazione di un piano di emergenza ed evacuazione). Per quanto riguarda nello specifico la sorveglianza sanitaria, è previsto che datore di lavoro possa istituire e aggiornare la scheda sanitaria per ogni lavoratore sportivo che presta le proprie attività non a carattere occasionale. I controlli medici effettuati nel rispetto della prestazione sportiva possono risultare validi anche ai fini del rilascio dell’idoneità alla mansione da parte del medico competente, nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Per contro, se emerge l’esposizione del lavoratore a ulteriori rischi in base a quanto riscontrato nel DVR, sarà necessario un controllo sanitario aggiuntivo operato dal medico competente con il rilascio dell’idoneità alla specifica mansione. Le modalità operative dei controlli sanitari per i lavoratori sportivi saranno oggetto di un futuro DPCM o di altro atto dell’Autorità politica delegata dal Presidente del Consiglio con l’intesa della Conferenza permanente Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana. Per i lavoratori non sportivi svolgenti mansioni amministrativo-gestionali vigono invece le regole “ordinarie” relative alla sorveglianza sanitaria e, quindi, se svolgono mansioni a rischio individuate all’interno del DVR (es. attività di manutenzione, attività a videoterminale per oltre 20 ore settimanali), i lavoratori sono soggetti agli obblighi di visite mediche preventive e periodiche effettuate dal medico competente. Mentre per i lavoratori rientranti nella definizione di lavoratori autonomi (sportivi o non sportivi) e dei volontari gli obblighi sono di utilizzare attrezzature conformi, acquisire e utilizzare idonei DPI, e, nel caso si configuri un contratto di appalto o subappalto, munirsi di tesserina di riconoscimento con dati anagrafici e fotografia. Inoltre, la formazione e la sorveglianza sanitaria risultano facoltative, salvo quanto previsto per i controlli medici correlati alle prestazioni sportive. In caso di prestazione da parte di lavoratori autonomi rese in regime di appalto scaturiscono anche gli obblighi di informazione inerenti alle eventuali interferenze, per cui, oltre a verificare l’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è necessario procedere ad uno scambio di informazioni su tali interferenze ed i rischi presenti nei luoghi di lavoro della società o dell’associazione, nonché delle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Importante indicazione viene fornita in merito ai lavoratori sportivi, senza specifica sulla forma contrattuale adottata (cioè se autonomi, co.co.co o subordinati), che ricevano compensi annuali entro 5.000 euro. A tali soggetti si applica una parte della normativa dedicata ai lavoratori autonomi in merito a quanto già sopra evidenziato e, cioè, la facoltà di partecipare ai programmi di formazione e alla sorveglianza sanitaria, salvo quanto previsto per i controlli medici correlati alle prestazioni sportive rese. Particolare attenzione deve essere posta nel caso vengano svolte prestazioni da parte di minori. In generale, nel caso di attività svolte da lavoratori minorenni è necessario aggiornare il DVR in quanto è espressamente richiesto dalla normativa di procedere alla valutazione dei rischi anche in considerazione dell’età dei prestatori; inoltre è obbligatorio informare anche chi esercita la potestà genitoriale sui rischi presenti collegati alle mansioni svolte e alle procedure di emergenza adottate. Nel caso l’attività sia svolta in qualità di lavoratore sportivo, è specificamente prevista la nomina di un responsabile della protezione dell’integrità fisica e morale dei minori con diversi compiti, tra cui la lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza minorile. Il nominativo del responsabile designato deve essere comunicato all’ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.