La Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è il frutto dell’evoluzione storica e normativa della indennità di disoccupazione, con particolare riferimento alla Aspi e alla Mini-Aspi introdotte dalla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012). La prestazione è stata introdotta con Decreto Legislativo n. 22 del 04.03.2015 ed entrata in vigore a decorrere dal 01.05.2015. Non si tratta di una prestazione a sostegno del reddito ma di una prestazione sostitutiva del reddito da lavoro subordinato; infatti la Naspi viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il proprio lavoro (subordinato), per effetto di licenziamento, risoluzione consensuale in sede di procedura obbligatoria di conciliare o dimissioni per giusta causa. I requisiti di accesso alla Naspi sono: lo stato di disoccupazione; almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione. Sono ammessi alla Naspi, fermo restando i requisiti di cui sopra anche: apprendista; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendente a tempo determinato delle p.a. (ad esempio docenti supplenti). La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps entro il 68° giorno dalla data di interruzione del rapporto di lavoro. L’indennità spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro; in caso di presentazione della domanda dal nono giorno e fino al 68.mo giorno di cessazione del rapporto di lavoro, l’indennità decorrerà dal giorno di invio della domanda. L’indennità Naspi può essere cumulabile con altri redditi di lavoro e le ipotesi in cui ciò è ammesso sono regolate dal Decreto Legislativo n. 22/2015, per quanto riferibile ai redditi la lavoro subordinato ai sensi dell’art. 9 e per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo o di collaborazione ai sensi dell’art. 10. Tale previsione entra in gioco anche in materia di compensi sportivi. Stante l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 36/2021 della Riforma dello Sport, a partire dal 01.07.2023 il lavoratore sportivo percettore di Naspi deve verificare la sussistenza e permanenza dei requisiti per la prosecuzione della percezione dell’indennità. Se prima del 01.07.2023 i compensi percepiti da sportivi erano fiscalmente inquadrabili come redditi diversi di cui all’art. 67 del Tuir e per espressa previsione erano interamente cumulabili con l’indennità, ora tali compensi sono inquadrabili come reddito da lavoro subordinato, autonomo o collaborazione coordinata e continuativa. Per quanto sopra il lavoratore sportivo dovrà comunicare all’Inps, entro 30 gg dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto oltre che dichiarare che il nuovo datore di lavoro non sia lo stesso di quello che ha generato la condizione di “perdita involontaria del lavoro”. Oltre a ciò dovrà verificare la sussistenza del limite reddituale di ammissibilità (totale o parziale). Come abbiamo già detto il lavoro sportivo potrà essere declinato anche in forma di lavoro autonomo, anche in termini di collaborazione coordinata e continuativa; in questo caso le condizioni per il mantenimento dell’indennità sono: obbligo di comunicazione all’Inps entro 1 mese dall’inizio dell’attività con dichiarazione del reddito annuo presunto; conservazione dello stato di disoccupazione con reddito inferiore a € 5.500 come determinato dalle modifiche apportate all’art. 13 del D.P.R. 917/1986 dalla Legge n. 234 del 30.12.2021 e precisato anche dalla Nota del Ministero del Lavoro n. 5824 del 05.07.2022 (seppure con riferimento al reddito di cittadinanza). Verificate tali condizioni l’indennità sarà ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio attività e la data in cui termina il periodo di fruizione della Naspi, o, se antecedente, la fine dell’anno.