Con il Pronto Ordini n. 34 del 12 settembre 2023 in tema di trattamento IVA per l’attività di formazione, il CNDCEC ha evidenziato - nella consapevolezza che la risposta non mette al riparo da eventuali diverse interpretazioni da parte dell'amministrazione finanziaria - che ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. n. 139/2005 il Consiglio dell'Ordine, tra le altre attribuzioni riconosciute dalla legge: - cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione; - cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati; - promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi. Tra le prerogative che la legge riconosce all'Ordine territoriale figura quindi espressamente anche l'organizzazione dei corsi di formazione per gli iscritti e i tirocinanti. Affinché tale attività possa considerarsi rilevante ai fini IVA è necessario che la stessa abbia natura commerciale, verificando in concreto se l'attività è svolta dall'Ordine con i connotati dell'organizzazione, della professionalità, sistematicità e abitualità nonché della sua obiettiva economicità, nel senso della sua idoneità a realizzare un equilibrio gestionale fra costi e ricavi, a nulla rilevando invece le finalità perseguite nonché la presenza o meno del fine di lucro. Qualora l'asimmetria tra i costi di organizzazione dei corsi di formazione e gli importi percepiti da iscritti e tirocinanti per la partecipazione ai corsi sia tale da far ritenere insussistente un nesso concreto tra la somma pagata e la prestazione di servizi fornita, mancherebbe, nella specie, quel carattere diretto che è necessario perché il controvalore percepito dall'Ordine possa essere considerato la retribuzione di detti servizi e perché questi ultimi costituiscano attività economiche ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, della direttiva n. 2006/112/CE. Deve tuttavia ritenersi sussistente il carattere economico dell'attività nel caso in cui essa sia finanziata prevalentemente, oltre che dai fruitori stessi dei servizi, attraverso mezzi commerciali quali, ad esempio, attività di pubblicità o di sponsorizzazione. Ricordata la difficoltà a ricondurre l'attività di organizzazione dei corsi di formazione tra quelle svolte dall'Ordine in veste di "pubblica autorità" - che costituiscono cura effettiva di interessi pubblici, poste in essere nell'esercizio di poteri amministrativi, fondate quindi sul c.d. ius imperii - e una volta che fossero ritenuti insussistenti, nella specie, i connotati propri delle attività di natura non economica o istituzionale, alla luce dei criteri rilevanti per l'applicazione della disciplina in materia come individuati dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa sopra richiamate, sembra potersi concludere per la rilevanza Iva dell'attività di formazione in oggetto e per la riconducibilità della stessa nel regime di esenzione di cui al n. 20) dell'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, in quanto svolta dietro riconoscimento da parte di un ente pubblico, qual è il Consiglio nazionale ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 139/2005, che infatti valuta definitivamente e approva gli eventi formativi proposti dagli Ordini territoriali sulla base dell’istruttoria degli Ordini, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal CNDCEC nella seduta del 16 giugno 2021 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2021.