Il Superbonus si applica con la sua aliquota massima al 110% per le spese sostenute nell'arco del 2023 anche se la Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata – Superbonus) non è stata presentata. Ciò vale quantomeno nei casi in cui detta comunicazione non sia obbligatoria, ovvero quando l'intervento edilizio comporta la demolizione e la ricostruzione dell'immobile. Per conservare il 110%, dunque, basta che entro il 31 dicembre 2022 sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. A chiarirlo è stata l'Agenzia delle Entrate, emanando una risposta a interpello non pubblicata. IL QUESITO Il dubbio è stato sollevato dal proprietario di un edificio che nel 2022 ha presentato richiesta di permesso di costruire relativo alla demolizione e ricostruzione dello stesso. Essendo i lavori agevolabili tramite il Superbonus (dl 34/2020, art. 119), l'istante chiede all'amministrazione di comprendere se lo stesso debba applicarsi nella misura del 110% o del 90% rispetto alle spese sostenute nel 2023, considerando che non è mai stata depositata la Cilas. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2023 l'aliquota della maxi detrazione edilizia è già scesa al 90%, così come disposto dal c.d. decreto aiuti quater (dl 176/2022), al suo art. 9, co. 1, lett. a). Tale disposizione, tuttavia, è stata poi ammorbidita dalla legge di bilancio 2023 (l 197/2022), che al suo art. 1, co. 894 ha previsto alcune eccezioni esplicite alla riduzione di aliquota per il 2023. Tra le altre, nel dettaglio, alla lett. d) della norma richiamata è inserito il caso degli “interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo”. LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In merito alla questione se in tal senso basti o meno per il contribuente aver presentato entro detta data il permesso di costruire corredato dalla relazione energetica dell'immobile, le Entrate non si esprimono in maniera diretta. Infatti, argomenta l'Amministrazione, il quesito non riguarda la “corretta interpretazione di una norma strettamente fiscale”, ma attiene ad elementi che richiedono un “accertamento che esula dall'area dell'interpello, dal momento che solo un parere dell'ufficio tecnico del comune può giustificare la natura dell'atto autorizzativo”. Nonostante l'inammissibilità del quesito, però, l'Agenzia sceglie di fornire comunque alcune indicazioni dalle quali emerge che almeno nel caso di specie, la mancata presentazione della Cilas non rileva ai fini del rispetto del termine del 31/12/22 per fruire eccezionalmente del 110% anche sulle spese sostenute nel 2023. Per quanto per la generalità degli interventi edilizi è necessario presentare la Cilas per poter accedere al Superbonus, le stesse norme che regolano l'agevolazione sollevano in certi casi da tale obbligo i contribuenti. Non potendosi esprimere in maniera vincolante data l'inammissibilità dell'interpello, l'Ade ribadisce comunque nel documento di prassi che “qualora l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022, sarà possibile beneficiare del Superbonus nella misura del 110%”. Unitamente all'esclusione dall'obbligo di Cilas per tale tipo di lavori, rende più sicuro percorrere la strada che vede agevolate al 110% le spese del 2023, anche in assenza di detta comunicazione asseverata, purché si tratti di demolizione e ricostruzione.