Reato il rifiuto di mostrare i conti alla Finanza. Autogol in verifica utilizzabili col rito abbreviato. Il no all'esibizione della contabilità per ricostruire il reddito è illecito di pericolo, l'occultamento ha natura permanente. Sì a dichiarazioni autoindizianti nel procedimento speciale. Compie reato chi rifiuta di mostrare alla Guardia di finanza la documentazione tributaria per ricostruire il reddito della società. Il delitto di cui all'art. 10 del dl 74/2000 è reato che si configura con la temporanea indisponibilità delle scritture contabili e diventa reato permanente con l'occultamento. Però l'imputato che sceglie il rito abbreviato rende utilizzabili i veri e propri “autogol” che ha compiuto durante la verifica fiscale. Così la sentenza n. 37827 del 15 settembre 2023 della Corte di Cassazione. Diventa definitiva la condanna a un anno e quattro mesi di carcere anche per omessa dichiarazione fiscale. Non giova dedurre che i giudici del merito abbiano desunto l'imposta evasa dagli accertamenti bancari: oltre ai versamenti sul conto corrente ci sono anche i prelievi, che per le piccole imprese dovrebbero essere considerati costi. Secondo l'art. 32 del dpr 600/73 sia le entrate sia i prelievi dal conto corrente devono ritenersi ricavi e senza elementi certi forniti dall'imprenditore non si può ritenere che siano tutti costi da detrarre nella misura del 40%. La soglia di punibilità risulterebbe superata anche se fossero defalcati in tale misura dai ricavi. Oltre che con la distruzione dei documenti contabili, il reato ex art. 10, dl 74/2000 si configura con l'occultamento, mentre diventa reato permanente quando le carte vengono nascoste.