La tredicesima mensilità, nota anche come gratifica natalizia, inizialmente è stata introdotta come elargizione volontaria da parte del datore di lavoro che, senza alcun vincolo di obbligatorietà, riconosceva questa maggior somma rispetto alla retribuzione prevista contrattualmente in concomitanza delle festività natalizie. Successivamente, nell’epoca Fascista il CCNL del 05.08.1937 all’articolo 13, ha previsto l’obbligo per i datori di lavoro del settore dell’industria, di corrispondere una mensilità aggiuntiva rispetto alle 12 canoniche. È quindi un chiaro esempio di miglioramento delle condizioni contrattuali riconosciuto dalla contrattazione collettiva. Un successivo accordo interconfederale per l’industria del 27.10.1945 ha esteso tale previsione anche alle altre categorie rendendo di fatto tale corresponsione obbligatoria a favore di tutti i dipendenti del comparto pubblico e privato assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato. La 13.ma rientra nella categoria delle cosiddette “retribuzioni differite” in quanto pur maturando mensilmente viene corrisposta ad una diversa scadenza. Proprio perché è frutto di accordi e contrattazione nazionale, la 13.ma non spetta a tutti i lavoratori ma solo ai lavoratori che hanno in essere un rapporto di lavoro: che richiama espressamente il rinvio ad un CCNL; nel quale le parti stipulanti aderiscono ad organizzazioni sindacali o associazioni datoriali firmatarie del CCNL; con aziende dove viene data, per fatti concludenti e per prassi aziendale, applicazione ad un determinato CCNL. La sua corresponsione è indicata nel periodo ante festività natalizie con l’intento di mettere a disposizione dei lavoratori una maggior somma, nella migliore delle ipotesi per acquistare regali di Natale, nella più frequente ipotesi per poter far fronte alle spese di fine anno (rate di mutuo, imposte, acconti, ecc…). La tredicesima matura mensilmente e pertanto l’importo viene calcolato anche in relazione ai periodi in cui il lavoratore non presta la propria attività lavorativa per: ferie; malattia; maternità obbligatoria; infortunio; congedo matrimoniale, ecc…. In termini di ammontare la 13.ma mensilità è pari ad uno stipendio lordo mensile da rapportare: in caso di rapporto di lavoro iniziato o cessato durante l’anno per le mensilità di effettivo lavoro, laddove la frazione di mensilità deve essere rappresentata da un periodo lavorato superiore a 15 giorni; in caso di rapporto di lavoro part time, alla percentuale di lavoro contrattualmente prevista. Il termine di pagamento non è fissato in modo preciso se non nel termine ultimo, ovvero entro il 24.12; alcuni contratti indicano il momento del pagamento come ricompreso tra il 15 e il 20 dicembre. Alcuni contratti prevedono inoltre che l’importo sia suddiviso in rate mensili che costituiscono parte integrante della retribuzione ordinaria. La base di calcolo per la 13.ma è la retribuzione globale, determinata tenendo conto dei seguenti elementi: paga base prevista dal CCNL; indennità di contingenza; Edr (Elemento distinto dalla retribuzione); scatti di anzianità; superminimi ad personam; indennità riferibili alla particolare mansione svolta (indennità di cassa, di funzione, di reperibilità, ecc…); premi di produttività o di risultato previsti dalla contrattazione anche aziendale. Non concorrono invece alla formazione della retribuzione globale presa a riferimento ai fini della determinazione della 13.ma: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta; rimborsi spese. La 13.ma mensilità è determinata quindi in misura pari a 1/12 della retribuzione globale determinata tenendo conto degli elementi retributivi sopra descritti. La mensilità aggiuntiva spetta nei casi di assenza dalla prestazione per condizioni riconducibili a periodi tutelati e pertanto retribuiti, se non dal datore di lavoro, dagli Istituti Previdenziali. Da un punto di vista della tassazione, la 13.ma deve considerarsi a tutti gli effetti elemento ordinario di retribuzione, seppure con corresponsione differita rispetto al momento della sua maturazione (maturando mensilmente). In quanto tale concorrente alla formazione della base imponibile ai fini previdenziali sul quale sarà applicata l’aliquota contributiva per la parte a carico del lavoratore (9,19%) e della base imponibile ai fini fiscali (reddito imponibile = retribuzione globale – contributi previdenziali che agiscono da oneri deducibili). Sulla base imponibile così determinata si applicheranno le aliquote Irpef e le Addizionali Regionali e Comunali all’Irpef. L’importo della tredicesima netta sarà quindi così determinato: tredicesima lorda – contributi previdenziali a carico del dipendente – Ritenute Irpef (Irpef ordinaria + Addizionale Regionale + Addizionale Comunale) = Tredicesima netta Il lavoratore non potrà far valere le detrazioni fiscali per lavoro dipendente, in quanto, le stesse sono previste con riferimento a 12 mensilità e per complessivi 365 giorni l’anno. Analogamente in occasione delle mensilità aggiuntive non può essere riconosciuto il trattamento integrativo ex D.L. n. 21/2020. Proprio in relazione al regime di imponibilità e di tassazione fiscale entrano in gioco le novità introdotte dalla Legge Delega (L. 111 del 09.08.2023), in quanto all’art. 5 punto 2.4 prevede: “l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinari che eccedono una determinata soglia e su redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987 n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, fermo restando la complessiva valutazione, anche ai fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni”. In buona sostanza la valutazione del risparmio fiscale dovrà tener conto, in contrapposizione: delle nuove aliquote Irpef (previsione di riduzione da 4 a 3 quelle attualmente in vigore); dell’aliquota fissata per l’imposta sostitutiva. Stante la previsione della Legge n. 111/2023 di rinviare a uno o più decreti legislativi di attuazione da approvarsi entro 24 mesi, gli effetti, a meno di anticipazioni ora non prevedibili, non saranno immediati e quindi con riferimento all’anno di imposta corrente sicuramente la 13.ma concorrerà alla formazione del reddito complessivo e imponibile ai fini previdenziali e fiscali nelle modalità ordinariamente previste. Si precisa, come del resto indicato anche all’art. 5 punto 2.4 della Delega Fiscale, che trattandosi di un’imposta sostitutiva la stessa determinerà i seguenti effetti: accorpamento nell’imposta sostitutiva di Irpef, Addizionale Regionale e Comunale; non concorso della retribuzione alla determinazione della base complessiva e imponibile rilevante ai fini Irpef.