Eventi alluvionali: sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi sui premi INAIL

Ai ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi si applica il periodo di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023

Con circolare n. 43 del 25 settembre 2023 l’INAIL ha fornito istruzioni operative aggiornate sul periodo di sospensione dei ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi.

La legge 31 luglio 2023, n. 100 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 ha disposto che All’articolo 2: (…) al comma 4, quarto periodo, le parole: «di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta,» e le parole «amministrativi e» sono soppresse; (…).

Essendo venuto meno il riferimento ai ricorsi amministrativi contenuto nella previgente formulazione, la norma regolatrice della sospensione del termine di 30 giorni previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 per la presentazione dei ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi assicurativi, di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto, non è più l’articolo 2 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che ha previsto la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, ma l’articolo 4 del medesimo provvedimento.

Pertanto, ai ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi si applica il periodo di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 stabilito dal suddetto articolo 4, commi 1 e 22.