Con la risposta n. 437 del 26 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di sanzioni sul transfer pricing e contestuale definizione delle liti pendenti. L'articolo 1 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) ha previsto, ai commi da 186 a 205, la possibilità di definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti. La disciplina prevista dal legislatore per la definizione delle c.d. controversie pendenti consente al contribuente di evitare le sanzioni e gli interessi solo facendosi carico dell'intero tributo contestato o di una sua quota, in ragione del grado e dello stato del giudizio. L'importo da versare è infatti commisurato al «valore della controversia ... stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546», ai sensi del quale «Per valore della lite si intende importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste». Il legislatore tributario, inoltre, per incentivare la definizione delle liti aventi ad oggetto solo sanzioni non collegate al tributo, ha anche acconsentito a rinunciare ad una parte del valore della lite - commisurata alla sola sanzione ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 2, succitato - ammettendo la definizione della lite con il versamento di una percentuale della sanzione (cfr. citato comma 191), in considerazione, anche in questo caso, dello stato e del grado di giudizio. Nel caso esaminato dall'Amministrazione finanziaria, tuttavia, la sanzione irrogata in relazione ai rilievi in materia di transfert pricing non rientra tra le sanzioni definibili ai sensi del citato comma 191, trattandosi chiaramente di una sanzione correlata ad un tributo che non è stato corrisposto, essendo sottoposto a procedura amichevole avviata tra gli Stati ex articoli 6 e 7 della Convenzione 23 luglio 1990, 90/436/CEE. In proposito giova ricordare quanto precisato al paragrafo 5.1.6 della circolare n. 6/E dell'1 aprile 2019, con riferimento alla definizione delle liti pendenti di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018, secondo cui «[...] Per le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l'importo relativo agli stessi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione [...]». Con la nota 56 della medesima circolare è stato chiarito che, «[...] l'espressione "qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione", di cui al comma 3 dell'articolo 6, si riferisca a qualsiasi ipotesi in cui il tributo sia stato versato e, quindi, non soltanto a seguito di una diversa forma di definizione agevolata, ma anche del normale pagamento». Detti chiarimenti continuano ad essere attuali anche con riferimento alla definizione delle liti pendenti disciplinata dalla legge n. 197 del 2023. Fatta questa premessa, si rileva che le controversie tributarie che il contribuente intende definire hanno ad oggetto diversi tributi con le relative sanzioni, comprese le sanzioni correlate ai rilievi in materia di transfer pricing, stante la scelta di proseguire il contenzioso interno in ordine alle stesse. Come già anticipato, infatti, le sanzioni irrogate relative ai rilievi sul transfer pricing sono sanzioni collegate al tributo. Considerato che il pagamento degli altri tributi contenuti nell'avviso non potrà comportare l'azzeramento delle sanzioni correlate ai rilievi sul transfer pricing, l'unica alternativa possibile consiste nel rinunciare alle procedure amichevoli in corso e procedere al pagamento dell'imposta.